Onere probatorio del lavoratore sul rapporto subordinato disconosciuto dall’Inps (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8312 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In forza del potere di autotutela, l’Inps può disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario e indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo; in tal caso i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. Grava su chi intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo, l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico qualificante della subordinazione. La doglianza che critica l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito si sostanzia in un’impropria richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice aveva adito il Tribunale di Rovigo deducendo che l’Inps aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro subordinato intercorso con una società in seguito dichiarata fallita. L’Istituto non le aveva riconosciuto nulla per le ultime tre mensilità di retribuzione, liquidandole solo la porzione di t.f.r. non prescritta, e le aveva chiesto la restituzione della NASpI già percepita. La lavoratrice aveva quindi domandato la condanna del Fondo di garanzia al pagamento della retribuzione e dell’intero t.f.r., nonché il riconoscimento del diritto all’integrale percezione della NASpI.
Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, respingendo la domanda di accertamento del diritto alla NASpI e alla porzione di t.f.r. non ammessa allo stato passivo. La Corte d’appello di Venezia, pronunciando sull’appello principale della lavoratrice e su quello incidentale dell’Inps, aveva respinto l’appello principale e accolto quello incidentale, rigettando integralmente la domanda. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1415 e 2697 c.c., sostenendo che il disconoscimento dell’Inps configurasse un’eccezione di simulazione che doveva essere provata dall’Istituto. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui l’Inps, in forza del potere di autotutela spettante alle pubbliche amministrazioni, è legittimato a compiere atti di verifica e ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento adottato in contrasto con la normativa vigente. La Corte ha precisato che, in tema di prestazioni previdenziali, quando l’Istituto disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto preteso. Ha quindi escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, ipotesi sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che critica la valutazione delle prove proposte. La violazione dell’art. 116 c.p.c., invece, è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso da quello riconosciutogli dall’ordinamento. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva valutato puntualmente le allegazioni e le prove offerte, applicando correttamente la regola di riparto dell’onere probatorio, sicché la censura si sostanziava in un’impropria richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie.
Il terzo motivo, rubricato come omesso esame di un fatto decisivo, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza e non può risolversi nella contestazione dell’accertamento fattuale operato dal giudice di merito. La censura mirava in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme, attività sottratta al sindacato di legittimità. La Corte territoriale, inoltre, aveva diffusamente motivato il proprio convincimento, escludendo la prova dell’assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e direttivo altrui e sottolineando come, negli ultimi anni del rapporto, ella avesse lavorato in prevalenza per mezza giornata senza reazioni disciplinari del datore di lavoro.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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