Il mancato rispetto dei canoni ermeneutici rende inammissibile il ricorso dell’Inps sulla revoca della CIGS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17983 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa all’inclusione o meno di un lavoratore nel novero dei beneficiari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in base al testo di un accordo sindacale, costituisce una questione di fatto che non può essere dedotta in sede di legittimità se non tramite la specifica allegazione della violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.. È, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l’istituto previdenziale censura l’interpretazione data dal giudice di merito agli accordi sindacali, limitandosi a contrapporre una propria diversa lettura del testo negoziale. L’accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale, che ha ritenuto la legittima fruizione della CIGS da parte di lavoratori distaccati, ove non viziato da errori di interpretazione normativa, resta insindacabile in Cassazione.

Il Fatto

L’Inps aveva revocato il trattamento pensionistico di prepensionamento concesso a un lavoratore del settore dell’editoria, ritenendo che questi non possedesse il requisito contributivo necessario, avendo indebitamente fruito della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva la domanda dell’istituto, accertando che il lavoratore, prima della CIGS, era stato distaccato presso altra società del gruppo e che gli accordi sindacali ne prevedevano la riammissione. Avverso tale sentenza, l’Inps proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 35 e 37 l. n. 416/81, degli artt. 21-nonies l. n. 241/90 e 52 l. n. 88/89 e dell’art. 1-bis d.l. n. 108/02.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui l’Inps deduceva la violazione degli artt. 35 e 37 della l. n. 416/81, sostenendo che la CIGS fosse stata autorizzata esclusivamente per i lavoratori addetti alla sede di Milano e non per quelli, come il controricorrente, che risultavano distaccati presso altra società.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto la questione relativa all’inclusione del nominativo del lavoratore nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS, sulla base del verbale di accordo ministeriale del 4.8.2011, integra una questione di fatto. L’interpretazione dell’accordo sindacale, per essere censurata in sede di legittimità, avrebbe dovuto essere dedotta tramite la violazione dei canoni interpretativi legali di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., e non già con la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo da parte dell’ente previdenziale, come confermato dai precedenti citati (Cass. 8592/25, Cass. 27541/20, Cass. 13717/06).

Nel valutare la questione, la Corte ha richiamato l’accertamento del giudice di merito, secondo cui l’accordo sindacale del 4.8.2011 e il successivo accordo del 5.12.2011 prevedevano la ristrutturazione aziendale con fruizione della CIGS e la possibilità di distacco di alcuni lavoratori, per i quali era manifestato l’interesse a una futura fuoriuscita mediante pensionamento anticipato. La corte territoriale ne aveva concluso che la collocazione in CIGS dei lavoratori distaccati valesse come revoca del distacco per fatti concludenti.

Avendo il primo motivo superato il vaglio di ammissibilità, la Corte ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto presupponevano la fondatezza del primo e miravano ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata a sostegno della decisione.

In definitiva, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando l’Inps al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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