Appalto, spetta al giudice il computo del dovuto senza travisare la CTU (Cass. civ. Sez. II n. 19373 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il giudice del merito che, nel rideterminare il corrispettivo dovuto all’appaltatore, non si limiti a recepire passivamente le conclusioni del CTU ma ne valorizzi le indicazioni in ordine ai costi di adeguamento delle opere alle regole dell’arte, alle prestazioni non eseguite e ai vizi riscontrati, compie un’attività di valutazione che non integra travisamento della prova. La censura che contesti la correttezza di tale interpretazione delle risultanze peritali, fuori dalle ipotesi del travisamento, della motivazione apparente o contraddittoria e dell’errore revocatorio, si risolve in una richiesta alla Corte di legittimità di ulteriore valutazione delle risultanze probatorie, ed è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Una s.n.c. aveva affidato nel 2010 a un imprenditore l’esecuzione di interventi manutentivi sul proprio capannone, lamentando poi vizi esecutivi e chiedendo la consegna della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, il risarcimento dei danni e il maggior costo sostenuto per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. L’appaltatore resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per la residua esposizione debitoria della committente.
Il Tribunale, disposta la CTU, accoglieva in parte la domanda attorea. La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, rideterminava in misura assai ridotta il credito dell’appaltatore e lo condannava alla consegna della documentazione sullo smaltimento. L’appaltatore ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la committente ha resistito.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nullità per malinterpretazione delle conclusioni della CTU in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e nullità per motivazione generica e apodittica ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. — sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. Il ricorrente contestava al giudice di seconde cure di aver eseguito in modo errato il computo di quanto dovuto, omettendo di considerare che il CTU aveva escluso la riferibilità di talune voci di costo all’appaltatore.
La Corte ricostruisce il percorso della sentenza impugnata. Il giudice d’appello ha raccolto l’invito del CTU all’accertamento dei costi di adeguamento delle opere alle regole dell’arte e delle prestazioni non eseguite, e, quale peritus peritorum, ha evidenziato che la somma complessivamente accertata dal perito costituiva la risultante della valorizzazione delle opere fatturate, con esclusione delle prestazioni già ricomprese in altri documenti fiscali e di quelle non suscettibili di valutazione. Su tali basi ha detratto i costi per conformare l’opera alle regole dell’arte, per il ripristino della pavimentazione esterna e per l’omessa predisposizione del piano di coordinamento e sicurezza, oltre a scomputare il costo dello smaltimento dei rifiuti nocivi.
Secondo il Collegio, non si è in presenza di un travisamento delle risultanze peritali: la Corte territoriale ne ha anzi colto l’invito all’accertamento. Né ricorre una motivazione apparente o contraddittoria. Il percorso argomentativo del giudice del merito è lineare e fondato su una autonoma valutazione dei dati peritali, consentita al giudice in quanto peritus peritorum.
La censura del ricorrente, rivolta alla non corretta interpretazione delle conclusioni della CTU, si colloca fuori dalle ipotesi del travisamento, della motivazione contraddittoria o apparente e dell’errore revocatorio. Essa si risolve, pertanto, in un’inammissibile richiesta di ulteriore attività di valutazione delle risultanze probatorie, preclusa al giudice di legittimità.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità secondo la regola della soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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