Rottamazione dei ruoli ante 1999: discarico automatico senza prova dell’inesigibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 23080 del 12.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, previsto dall’art. 1, commi 527 e 528, della legge n. 228/2012, costituisce un effetto legale che opera automaticamente, a prescindere dall’importo del credito e senza che l’agente della riscossione debba fornire la prova dell’avvenuta trasmissione dell’elenco delle quote all’ente creditore o dell’esaurimento delle attività di riscossione. La disciplina di rottamazione si applica indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino a tale data, compresi quelli della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, e non è condizionata dall’operatività del meccanismo del non riscosso come riscosso per i ruoli antecedenti. L’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che resta azionabile dall’ente creditore con la procedura ordinaria. In materia di responsabilità negoziale dell’agente della riscossione, non è sufficiente allegare la violazione degli obblighi procedimentalizzati di informativa e comunicazione di inesigibilità per ottenere il risarcimento pari all’intero importo dei crediti iscritti a ruolo, essendo onere dell’attore provare il danno-conseguenza e il nesso di causalità.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società concessionaria della riscossione per il pagamento di contributi previdenziali non riversati, relativi a ruoli consegnati tra il 1992 e il 1999. Il Tribunale rigettò l’opposizione, mentre la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ritenne applicabile la disciplina di rottamazione dei ruoli di cui alla legge n. 228/2012, ma solo alle quote per le quali risultava abrogato l’obbligo del non riscosso come riscosso, escludendo i ruoli più risalenti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo i primi due motivi del ricorso principale. La disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, senza che rilevi la circostanza che per essi operasse il meccanismo del non riscosso come riscosso. L’annullamento del ruolo è un effetto legale che non presuppone la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione dell’elenco all’ente creditore né dell’esaurimento delle attività di competenza, essendo escluse l’applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e la possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Le Sezioni Unite hanno inoltre superato i precedenti orientamenti che limitavano l’operatività della rottamazione ai soli ruoli per i quali l’obbligo di anticipazione era stato abrogato.

Quanto al primo motivo di ricorso incidentale, la Corte ha escluso profili di illegittimità costituzionale della normativa, evidenziando che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante e che il percorso normativo, avviato dal 1999, non ha ingenerato un legittimo affidamento in capo all’ente creditore. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, trattandosi di crediti ormai inesigibili.

In relazione alla domanda risarcitoria, la Corte ha ribadito che nell’azione ordinaria di addebito della responsabilità negoziale non è sufficiente provare la violazione degli obblighi di comunicazione di inesigibilità per ottenere un danno pari all’intero importo dei crediti iscritti a ruolo, essendo necessario dimostrare il danno-conseguenza e il nesso di causalità, considerato che il risultato della prestazione non era assicurato automaticamente dall’osservanza di regole predeterminate. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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