Eccezione di inadempimento, inadempimento definitivo e raffronto dei crediti (Cass. civ. Sez. II n. 19390 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., conserva il suo contenuto sostanziale di contestazione del fatto costitutivo del credito altrui anche quando l’inadempimento opposto sia divenuto definitivo, per essere divenuta impossibile la prestazione per fatti sopravvenuti. Essa è pertanto compatibile con la domanda di risarcimento dei danni, trovando in quello stesso inadempimento la propria causa, e non è eliminata dal sopravvenuto disinteresse dell’eccipiente all’adempimento tardivo, che semmai rende l’inadempimento definitivo.

Il giudice, accertato l’inadempimento del venditore all’obbligo assunto di eliminare i vizi della cosa venduta, non può revocare in toto il decreto ingiuntivo relativo al prezzo, ma deve porre a raffronto i contrapposti crediti. Le spese sostenute dall’acquirente per l’eliminazione dei vizi, a fronte dell’inadempimento del venditore, costituiscono danno emergente risarcibile ex art. 1223 c.c.

Il Fatto

Presso il Tribunale era stato intimato a una società acquirente il pagamento di una somma in favore di una società venditrice, quale saldo del corrispettivo per la fornitura di attrezzature per la lavorazione dell’uva da vino. La società ingiunta aveva proposto opposizione, deducendo l’inadempimento della venditrice all’obbligo di eliminare i vizi del materiale installato.

La Corte di appello di Bari, in integrale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda risarcitoria della acquirente relativa ai costi sostenuti per le riparazioni. La venditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’acquirente ha notificato ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito revocato il decreto ingiuntivo sulla base di un’eccezione che, a parere della ricorrente, aveva perso ragion d’essere dopo che l’acquirente si era rivolta ad altra impresa. Il motivo è infondato. La circostanza che l’opponente, nell’approssimarsi della vendemmia, avesse fatto eseguire le riparazioni da terzi non implicava alcuna rinuncia a opporre il dedotto inadempimento, ma semmai lo rendeva definitivo.

La Corte enuncia il principio centrale. L’eccezione di inadempimento si configura come potere di autotutela che legittima la sospensione della prestazione della parte non inadempiente. L’inadempimento che la giustifica può essere anche definitivo, se la prestazione non eseguita non possa, per fatti sopravvenuti, essere più adempiuta, conservando in tal caso il suo contenuto sostanziale di contestazione del fatto costitutivo del credito. Non sussiste quindi incompatibilità con la domanda risarcitoria, che in tale evenienza è esercitata in luogo del diritto alla prestazione originaria, risolvendosi nella richiesta del suo equivalente monetario. Da qui l’infondatezza anche del secondo motivo.

Il terzo motivo è invece fondato. Accertato che la venditrice aveva assunto l’obbligo di riparare i beni e non vi aveva adempiuto, la Corte di appello aveva revocato in toto il decreto ingiuntivo, escludendo il credito per un importo inferiore. La conclusione non è corretta: il giudicante avrebbe dovuto porre a raffronto la consistenza dei rispettivi crediti. Il credito azionato era superiore all’esborso lamentato dalla acquirente, e la revoca totale del decreto avrebbe potuto giustificarsi solo se il controcredito fosse stato di importo uguale o superiore.

La questione si collega al primo motivo del ricorso incidentale, anch’esso fondato. Le spese affrontate dall’acquirente per eliminare vizi e difetti a fronte dell’inadempimento del venditore costituiscono danno emergente ex art. 1223 c.c., risolvendosi in perdite patrimoniali. La Corte rileva che il capo impugnato ripete l’errore già evidenziato: manca il raffronto tra i crediti reciprocamente opposti. Restano assorbiti il secondo motivo incidentale e rigettati gli altri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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