Variazione dei tassi dei buoni fruttiferi postali per decreto ministeriale (Cass. civ. Sez. I n. 19442 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, il contrasto tra le condizioni relative al saggio degli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne ha disposto l’emissione va risolto dando prevalenza alle seconde. L’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito con legge n. 588 del 1974, ha natura cogente e, in quanto tale, è idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le pattuizioni negoziali delle parti in materia di tassi. La variazione del rendimento del buono fruttifero postale disposta con decreto ministeriale è pertanto legittima, con la conseguenza che il sottoscrittore non può pretendere gli interessi più favorevoli indicati nella tabella stampata a tergo del titolo.
Il Fatto
Il titolare di un buono fruttifero postale di lire due milioni, emesso nel 1986 dall’ufficio postale di Cosenza-Rose, conveniva in giudizio la società emittente davanti al giudice di pace per ottenere la differenza tra la somma liquidata al rimborso e quella spettante secondo i saggi di interesse riportati a tergo del titolo, oltre interessi e rivalutazione.
La domanda era accolta in primo grado. La società proponeva appello e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 2023, rigettava l’impugnazione, richiamando la lettura sistematica della normativa dei buoni postali offerta dalle Sezioni Unite n. 13979 del 2007 e valorizzando l’affidamento del sottoscrittore. Avverso tale pronuncia la società ricorre per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del D.M. 13.06.1986.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ricostruisce il meccanismo di eterointegrazione del rapporto: l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo novellato dal d.l. n. 460 del 1974, consentiva variazioni anche peggiorative del tasso sulla base di decreti ministeriali.
Tale disciplina, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente: assicura il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e la tutela del risparmio, ed è quindi idonea a sostituire le statuizioni negoziali ex art. 1339 cod. civ. Ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale va risolto a favore delle seconde, anche per la serie distinta con la lettera “Q”, istituita con effetto dal 1 luglio 1986, con fissazione, per le serie precedenti e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, di un regime di calcolo meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo.
La Corte richiama altresì le Sezioni Unite n. 3963 del 2019, che ammettono la possibilità di variazioni medio tempore del contenuto dei diritti dei sottoscrittori per effetto di sopravvenuti decreti ministeriali, riconoscendo la necessità di un’integrazione extratestuale del rapporto senza però svalutare del tutto la rilevanza delle diciture riportate sui buoni. Ed è chiaro, in tale ottica, che l’art. 173 opera proprio secondo il congegno dell’art. 1339 cod. civ., altrimenti non potrebbe incidere sull’accordo cristallizzato nel buono.
Quanto all’ipotesi di riutilizzo dei supporti cartacei della serie precedente, con apposizione di timbri recanti la nuova serie e i nuovi tassi, la Corte ribadisce che l’imperfezione dell’operazione materiale di stampigliatura non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie. Ai sensi dell’art. 1342, comma 1, cod. civ., le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, quando siano con esse incompatibili.
Nel caso concreto, pertanto, la variazione del rendimento del buono è ritenuta legittima. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche in ordine alle spese.
Nota della Redazione
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