Esonero del creditore fondiario dalla notifica del titolo al terzo datore di ipoteca (Cass. civ. Sez. 1 n. 9860 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 41, primo comma, t.u.b. — in continuità con il previgente art. 43, primo comma, r.d. n. 646/1905 — detta una disciplina speciale di favore processuale per il creditore fondiario, derogando alla regola generale dell’art. 479 cod. proc. civ. e, rispetto all’esecuzione contro il terzo proprietario, all’art. 603 cod. proc. civ.. Ne consegue che il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo, tanto quando l’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, quanto quando è intrapresa nei confronti del terzo datore di ipoteca, soggetto diverso dal debitore contrattuale. La disposizione, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva ma la sua portata letterale già ricomprende l’esecuzione contro il terzo proprietario.
Il Fatto
La ricorrente, terza datrice di ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario, aveva proposto opposizione al precetto notificatole su istanza della banca mandataria del creditore, deducendo che la notifica dell’atto di precetto non era stata preceduta o accompagnata dalla notifica del relativo titolo esecutivo.
Il Tribunale di Genova aveva respinto l’opposizione, ritenendo che, trattandosi di titolo esecutivo rappresentato da un mutuo fondiario, la notifica al terzo datore di ipoteca non fosse necessaria ai sensi dell’art. 41, primo comma, t.u.b.. Avverso tale sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 603 cod. proc. civ. e dell’art. 41, primo comma, t.u.b., sostenendo che, quale terza datrice di ipoteca, avrebbe dovuto essere avvertita dell’espropriazione e che la norma del t.u.b., in quanto eccezionale, non potesse interpretarsi estensivamente fino a escludere l’obbligo di notifica nei suoi confronti.
Il motivo è ritenuto infondato. La Corte chiarisce che l’art. 41, primo comma, t.u.b., in una formulazione sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 43, primo comma, r.d. n. 646/1905, esclude l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari. Tale disposizione configura una disciplina speciale di favore processuale per il procedente, applicabile a qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, derogando sia alla regola generale dell’art. 479 cod. proc. civ. sia, rispetto all’esecuzione contro il terzo proprietario, all’art. 603 cod. proc. civ.. La Corte richiama il principio espresso da Cass. 22 settembre 2022, n. 27848, Cass. 6 aprile 2022, n. 11191 e, per la previgente disciplina, Cass. 7 marzo 1992, n. 2755.
Il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulle spese relative al giudizio di cassazione conclusosi con rinvio, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: una liquidazione di tali spese non avrebbe potuto comunque essere posta a carico della controparte, dovendo essere regolate in base all’esito finale e complessivo della lite.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese in favore del cessionario del credito, intervenuto ad adiuvandum nel giudizio di opposizione, è ritenuto infondato. La Corte afferma che il rimborso delle spese processuali sostenute da chi è legittimamente intervenuto a sostegno della tesi della parte adiuvata è posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l’interesse all’intervento, senza che occorra che la presenza dell’interveniente sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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