Omesso esame dei fatti decisivi inammissibile in caso di doppia conforme (Cass. civ. Sez. 2 n. 4421 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di omesso esame di un fatto decisivo, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. In tal caso, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrando che sono tra loro diverse; tale dimostrazione deve essere fornita nel ricorso, non potendo la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. sopperire alle carenze dell’atto introduttivo. L’ipotesi di doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la decisione già assunta dal primo giudice.
Il Fatto
La controricorrente otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della ricorrente per il pagamento di € 90.000,00, sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di un prestito personale e delle relative ricevute di consegna del danaro. L’ingiunta proponeva opposizione, deducendo che la scrittura simulava un contratto autonomo di garanzia atipico stipulato per garantire un’operazione di trading online effettuata dal coniuge della creditrice con una terza persona, operazione poi rivelatasi infruttuosa.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la simulazione. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame, condividendo integralmente la ricostruzione del primo giudice e rilevando il contrasto tra le risultanze testimoniali e la solidità delle prove documentali. Avverso tale sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, con l’unico motivo, denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dolendosi del fatto che i giudici di merito non avessero considerato le risultanze della prova testimoniale, in particolare le dichiarazioni di un teste ritenute chiare e non contraddittorie.
La Corte osserva che il motivo è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., disposizione che preclude la proposizione della doglianza per omesso esame di fatti decisivi. Tale disciplina, applicabile ai giudizi instaurati dal 01.01.2023, opera nel caso di specie, essendo il ricorso stato notificato l’08.01.2024.
Per evitare l’inammissibilità, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito e dimostrarne la diversità. Tale indicazione avrebbe dovuto essere fornita nel ricorso e non in memoria, che ha funzione meramente integrativa delle difese e non è sanante delle carenze del ricorso.
La Corte richiama, inoltre, il principio per cui la doppia conforme ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello. Nel caso di specie, il ricorso non evidenzia alcuna diversità delle ragioni di fatto, limitandosi a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, mentre la sentenza impugnata condivide inequivocabilmente l’operato del primo giudice.
Il Collegio dichiara, pertanto, il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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