Società di fatto e litisconsorzio necessario verso tutti i pretesi soci (Cass. civ. Sez. V n. 19454 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell’associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell’attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l’ente va qualificato alla stregua di una società di fatto se l’attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di trasparenza. In presenza di una controversia implicante la configurazione di una società di fatto, il contraddittorio deve essere necessariamente integrato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nei confronti di tutti i pretesi soci. La decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, per la particolare natura del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti. La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio e determina la nullità dell’intero giudizio.
Il Fatto
L’Ufficio emetteva nei confronti di un’associazione culturale, ricreativa e sportiva dilettantistica non riconosciuta, poi disciolta, un avviso di accertamento con cui, sulla base di indagini finanziarie su due conti correnti intestati all’ente, determinava reddito d’impresa, valore della produzione netta e volume d’affari ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2008. Il medesimo Ufficio notificava agli associati tre ulteriori atti impositivi, imputando a ciascuno un maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF.
Gli associati impugnavano tutti gli avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva i ricorsi riuniti. La decisione era confermata in appello. Proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il percorso della sentenza d’appello. I giudici regionali, partendo dal ristrettissimo numero di soci e dal tipo di attività associativa, avevano ritenuto che tutti i soci avessero fattivamente contribuito alla gestione dell’ente e avevano individuato una quota di partecipazione agli utili in parti uguali, applicando la presunzione dell’art. 5, comma 2, del TUIR. Avevano inoltre equiparato l’associazione, per le prestazioni commerciali svolte, a una società a ristretta base, sul presupposto dell’art. 149, comma 1, del TUIR, e ipotizzato la costituzione di una società di fatto operante come società in nome collettivo.
Secondo la Corte, gli avvisi personali si fondavano sull’applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, in virtù del quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Il percorso argomentativo si pone in linea con le difese della stessa Agenzia, che in questa sede ha ribadito di aver notificato gli avvisi personali ai ricorrenti ai fini dell’imputazione pro quota per trasparenza degli utili occultati, ritenendo l’associazione assimilabile a una società a ristretta base.
La Corte richiama quindi l’indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di enti collettivi non societari, la qualificazione commerciale dell’attività comporta che l’ente vada qualificato come società di fatto se l’attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica il regime di trasparenza (Cass. n. 546/2023; nello stesso ordine di idee Cass. n. 14084/2010).
Su questo innesto si concentra il profilo decisivo. Per costante orientamento della Corte, in presenza di una controversia implicante la configurazione di una società di fatto, il contraddittorio deve essere necessariamente integrato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nei confronti di tutti i pretesi soci, perché la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 207/2025, Cass. n. 33393/2024, Cass. n. 2532/2024, Cass. n. 15292/2021).
Dalla sentenza impugnata emerge che all’ipotizzato sodalizio avrebbe preso parte, oltre ai ricorrenti, un’ulteriore persona fisica. La circostanza trova conferma nella imputazione per trasparenza del reddito accertato a ciascun socio nella misura di un quarto dell’intero. Il quarto socio non ha partecipato ad alcuno dei pregressi gradi di merito. Rilevata d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa la sentenza impugnata, con assorbimento di ogni altra questione, rinviando la causa, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.
Nota della Redazione
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