Onere della prova dei costi deducibili e vizio di omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 15275 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e, ove contestata, la coerenza economica dei costi deducibili, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione della spesa. Le fatture con descrizione sommaria delle prestazioni e i contratti privi di data certa non integrano la prova documentale richiesta dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e dall’art. 109 del d.P.R. n. 917/86. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato. È invece nulla, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza d’appello che ometta di pronunciarsi su motivi ritualmente introdotti in primo grado e riproposti in grado di appello.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di una ditta individuale operante nel settore del rivestimento di pavimenti e muri, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2013, aveva ripreso a tassazione maggiori II.DD. e IVA, irrogando sanzioni e interessi. L’Ufficio contestava costi del personale non documentati, l’indeducibilità di costi per fatture emesse da terze società, costi non documentati di manutenzione e IVA indetraibile.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione articolando quattro motivi, cui resisteva l’Amministrazione finanziaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e degli artt. 21 del d.P.R. n. 633/72 e 109 del d.P.R. n. 917/86, dolendosi del disconoscimento dei costi per prestazioni di terzi fondato sulla sola assenza di data certa dei contratti, pur in presenza di pagamenti tracciati e di un principio di indicazione delle prestazioni.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il giudice di merito non si era limitato a verificare il contenuto delle fatture, ma aveva esaminato anche la documentazione a riscontro. La sentenza impugnata accertava motivatamente che il compendio probatorio non era idoneo a dimostrare, prima ancora dell’inerenza, l’esistenza stessa dei costi. Quanto ai pagamenti tracciati, la Corte ha richiamato la consolidata interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato; ha inoltre precisato che i pagamenti non costituiscono indizi decisivi, trattandosi di elementi retrovertibili, potenzialmente creati per far figurare operazioni economiche non svolte.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 51 e 109 del d.P.R. n. 917/86 per l’illegittimo recupero dei costi forfettari relativi alle trasferte dei dipendenti. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha ribadito che spetta al contribuente provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi, non essendo sufficiente la contabilizzazione (Cass. n. 13300 del 2017), e che in materia di IVA l’onere probatorio dell’inerenza incombe sul contribuente (Cass. n. 18904 del 2018). Il giudice di merito aveva accertato che l’appellante si era limitato a richiamare la liquidazione forfettaria senza produrre la documentazione attestante i motivi della trasferta, la tipologia di automezzo, il costo chilometrico. La censura non impugnava specificamente tale accertamento fattuale, ma riproponeva argomenti di merito già vagliati.

Con il terzo e il quarto motivo, di analoga concezione, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia su due questioni introdotte in primo grado e riproposte in appello: il difetto di valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento e l’illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati, rilevando che le censure erano specifiche e che su di esse il giudice di appello non si era pronunciato.

In accoglimento del terzo e del quarto motivo, dichiarati inammissibili i primi due, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *