Compensazione delle spese illegittima se manca la soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. II n. 19480 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali non può essere giustificata dal solo comportamento dell’amministrazione che, non costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. ammette la compensazione soltanto nei casi ivi previsti e la soccombenza reciproca non è configurabile quando l’accoglimento, anche ridotto, riguardi una domanda articolata in un unico capo. In tal caso la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese in favore della soccombente, ma la compensazione può trovare giustificazione solo in presenza degli altri presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, già difensore d’ufficio, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale di Bari. Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione e riconosceva in suo favore la somma di € 2.100,00 oltre accessori, ma compensava le spese del giudizio.
A fondamento della compensazione il Tribunale richiamava il comportamento processuale del Ministero, che non costituendosi in giudizio, in concreto, non si era opposto. Il ricorrente impugna tale decisione in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese sulla base di una motivazione sostanzialmente assente.
La censura è accolta. La Corte rileva che, in presenza di accoglimento dell’opposizione, il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa. Non è sufficiente, per giustificare la compensazione, il richiamo al comportamento del Ministero che non si è costituito, né può valorizzarsi la scelta dell’amministrazione di non resistere.
La compensazione delle spese è ammessa soltanto nei limitati casi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., tra i quali non rientra l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo. La Corte richiama il principio secondo cui l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
Su queste basi il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, con cassazione dell’ordinanza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con liquidazione in favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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