Effetti sostanziali della domanda davanti al giudice privo di giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 20290 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009 e dell’art. 11 cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ad quem fosse stato adito fin dall’inizio. Il principio opera anche quando il requisito di fatto dell’azione si sia perfezionato solo nel corso del giudizio, in applicazione della perpetuatio actionis, che impedisce alla durata del processo di pregiudicare la parte vittoriosa. L’invalidità permanente richiesta per gli assegni vitalizi è solo quella idonea a ridurre di almeno un quarto la capacità lavorativa, restando irrilevante l’entità del danno non patrimoniale in sé.
Il Fatto
Il ricorrente, vittima di un attentato terroristico, presentava domanda amministrativa per ottenere le provvidenze previste dalla legge n. 206/2004. Il Ministero dell’interno riconosceva la speciale elargizione ma negava gli assegni vitalizi, avendo la Commissione medica accertato un’invalidità biologica del 15%, inferiore al quarto di capacità lavorativa richiesto.
Il provvedimento era impugnato davanti al TAR di Roma, che declinava la giurisdizione; riassunto il giudizio davanti al Tribunale ordinario, il ricorrente otteneva il riconoscimento di un’invalidità del 36%. Il Ministero corrispondeva allora le provvidenze, ma con decorrenza dalla data della sentenza. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, fissava il dies a quo alla proposizione della domanda giudiziale davanti al Tribunale. Il ricorrente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui il ricorrente sostiene che il dies a quo andrebbe individuato nella presentazione dell’istanza amministrativa, sommando al danno biologico del 15% il danno morale del 10% accertato dal Tribunale.
I motivi sono infondati. Le norme invocate — art. 2, primo comma, della legge n. 407/1998 e art. 5, terzo comma, della legge n. 206/2004 — subordinano le provvidenze a una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. Non rileva l’entità del danno non patrimoniale, ma solo la riduzione della capacità lavorativa. Alla data dell’istanza amministrativa il ricorrente non possedeva tale requisito, accertato solo con la c.t.u. nel giudizio civile.
La Corte esclude altresì che il maggior grado di invalidità derivi da errori della Commissione medica: il ricorrente non ha dedotto alcun travisamento istruttorio, e il superamento del limite è frutto di un aggravamento delle condizioni fisiche accertato in corso di causa. Superata, per ragione più liquida, la questione di inammissibilità del secondo motivo, la statuizione territoriale risulta corretta nel fissare la decorrenza alla domanda giudiziale.
È invece fondato il terzo motivo. Dopo la sentenza della Corte cost. n. 77/2007, che ha dichiarato illegittimo l’art. 30 della legge n. 1034/1971 nella parte in cui non conservava gli effetti della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione, il legislatore ha introdotto l’art. 59 della legge n. 69/2009, che prevede la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di translatio iudicii. Analoga regola è dettata dall’art. 11 cod. proc. amm.
Poiché il controricorrente non ha contestato la tempestività della riassunzione, la domanda giudiziale rilevante va identificata nel ricorso al TAR e non nella citazione davanti al Tribunale. La sentenza è cassata sul punto con rinvio alla Corte d’appello, cui è delegata anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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