Termine a comparire inferiore a novanta giorni e nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 19482 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, qualora sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163-bis cod. proc. civ., a cui rinvia l’art. 359 cod. proc. civ., l’atto di citazione è affetto da nullità ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ. La nullità, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza. Ne consegue la cassazione con rinvio della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, quale erede del genitore che aveva introdotto il giudizio, aveva ottenuto dal Tribunale di Patti la declaratoria di usucapione di un fondo. Su impugnazione del soccombente e nella dichiarata contumacia dell’appellato originario, la Corte d’Appello di Messina aveva riformato la pronuncia di primo grado e rigettato la domanda.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il dante causa fosse stato per anni alle dipendenze del convenuto come bracciante agricolo e avesse rilasciato una dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza null’altro a pretendere. Da ciò l’impossibilità di qualificare un possesso ad usucapionem. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; si sono costituiti con controricorso gli eredi del convenuto deceduto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 163-bis, primo comma, e 164, primo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché l’atto di appello avrebbe assegnato solo settantacinque giorni per la costituzione in giudizio, al di sotto del termine minimo di legge.
La Corte rileva che l’atto di appello è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 23 aprile 2019 e conteneva l’invito a comparire per il successivo 7 luglio, ossia per un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ. nella versione ratione temporis applicabile.
Il principio applicato è quello secondo cui, in tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163-bis cod. proc. civ., a cui rinvia l’art. 359 cod. proc. civ., l’atto di citazione è, ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., affetto da nullità. Tale nullità, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 29017 dell’11 novembre 2024 e Sez. 6-3 n. 9650 del 26 maggio 2020.
Il primo motivo è dunque fondato, come riconoscono gli stessi controricorrenti, e assorbe i motivi successivi, che non vengono esaminati nel merito: le censure sugli artt. 330, 291, 347 e 345 cod. proc. civ. e sulla liquidazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. restano pertanto prive di autonoma valutazione.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
Nota della Redazione
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