Compensazione minori introiti ICI: rileva il solo gettito non consolidato (Cass. civ. Sez. I n. 4790 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, volti a compensare i minori introiti ICI derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono subordinati al superamento di due soglie: un importo fisso e una percentuale della spesa corrente prevista per ciascun anno. Il superamento di dette soglie va valutato senza computare il minor gettito già compensato con trasferimenti consolidati negli anni precedenti. Ai fini della determinazione del minor introito annuale rileva, invece, anche il gettito scaturente da autodichiarazioni presentate in anni anteriori e non compensate, perché non consolidate. Il consolidamento dei trasferimenti acquisiti non è una mera modalità contabile e non estende la sterilizzazione agli anni successivi.
Il Fatto
Un Comune convenne in giudizio il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il pagamento di una somma a titolo di compensazione dei minori introiti dell’ICI relativi agli anni dal 2001 al 2009, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000. I Ministeri eccepirono la prescrizione del credito e l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, dichiarando prescritto il credito. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione del Comune, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e, decidendo nel merito, condannò i Ministeri al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali. Avverso tale sentenza i Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il Comune ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000, che, a decorrere dal 2001, prevede la compensazione dei minori introiti ICI mediante corrispondente aumento dei trasferimenti statali, ove ricorrano determinate soglie. La determinazione dei criteri e delle modalità applicative era demandata al d.m. n. 197 del 2002, il cui art. 2 ribadisce le condizioni e prevede il consolidamento del contributo nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati.
La Corte richiama e ribadisce il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide: il superamento delle soglie va valutato senza tener conto del minor gettito derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e già compensate con trasferimenti consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito annuale, si tiene conto anche del gettito scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti consolidati.
A fondamento di tale conclusione la Corte osserva che la ratio del contributo consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli di gettito derivanti dal meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione. L’art. 64 ha introdotto nuove modalità di determinazione del contributo, consistenti nella stabilizzazione del diritto ai trasferimenti compensativi e nell’introduzione di una franchigia, condizionata al mancato superamento delle due soglie. La fissazione di tali soglie verrebbe vanificata ove si consentisse di computare il minor gettito degli anni precedenti, già compensato e consolidato, anche ai fini della verifica negli anni successivi.
Il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti non contrasta con l’art. 64, che presuppone l’operatività di tale principio, prevedendo la riduzione dei trasferimenti solo nel caso in cui la rendita definitiva comporti introiti superiori almeno del 30%. Può quindi verificarsi una sterilizzazione dei minori gettiti per mancato superamento delle soglie nell’anno di riferimento, ma tale effetto non si estende agli anni successivi, ove si produca un ulteriore mancato introito per gli stessi immobili.
Non può dunque condividersi la tesi della sentenza impugnata, secondo cui il consolidamento è una mera modalità tecnica contabile. Né assume rilievo la prassi applicativa invocata dal Comune, che non trova fondamento nella legge né nella disciplina attuativa e non può costituire diritto vivente vincolante. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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