Notifiche impositive: onere di prova sulla ricezione della raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 19520 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario si applica l’art. 140 cod. proc. civ., per il combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, d.P.R. n. 600 del 1973. Ai fini del perfezionamento è necessario che siano eseguiti tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione. Il notificante è onerato della produzione dell’avviso di ricevimento. Prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche effettive volte a verificare l’irreperibilità assoluta, non potendosi il ricorso a tale procedura fondare sulle sole risultanze di una certificazione anagrafica.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a un debito iscritto a ruolo per la definitività di due avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate, eccependo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti.
L’Amministrazione finanziaria replicava che la notificazione era stata inizialmente eseguita secondo le modalità dell’art. 140 c.p.c. e che solo in via integrativa si era proceduto ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado e la pronuncia era confermata in appello: la CTR della Campania rilevava che non risultavano effettuati gli accertamenti necessari sull’irreperibilità assoluta del contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica ordinaria non aveva dato riscontro di ricezione e che solo per maggiore cautela si era adottata la procedura per l’irreperibilità assoluta. Il motivo è infondato.
Sul primo profilo, la Corte richiama il principio per cui, nei casi di irreperibilità relativa, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, si applica l’art. 140 cod. proc. civ.. È necessario, ai fini del perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593). In caso di temporanea assenza, il notificante è processualmente onerato della produzione dell’avviso di ricevimento (Cass. Sez. U. n. 10012 del 2021). Nella specie l’Agenzia non ha documentato né la spedizione né la ricezione delle raccomandate informative (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
Sul secondo profilo, è costante l’indirizzo secondo cui, prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né abitazione né ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Cass. Sez. 6-5, 07/02/2018, n. 2877; Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823). Il ricorso alle formalità per le persone irreperibili non può fondarsi sulle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche, delle quali l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. Sez. 6-L, n. 24107 del 28/11/2016).
La Corte rimarca che, accertata l’irreperibilità assoluta, il messo deve indicare le ricerche effettuate, con conseguente invalidità della notifica ove si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato con generiche espressioni, che impedisce ogni controllo del suo operato (Cass. n. 781 del 12/01/2025; Cass. n. 14658 del 24/05/2024). La mancata menzione delle ricerche non può essere supplita dalla produzione di un certificato storico di residenza estraneo ai procedimenti notificatori, essendo rilasciato oltre tre anni dopo le notifiche controverse.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari del controricorrente.
Nota della Redazione
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