Obbligo di motivazione del ruolo straordinario e periculum in mora (Cass. civ. Sez. 5 n. 6840 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, l’adozione della procedura eccezionale di iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell’art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, presuppone il “fondato pericolo per la riscossione”. L’art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 impone all’Ufficio l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento le ragioni per cui tale pericolo è ritenuto sussistente. Non è sufficiente il riferimento a dati e fatti già noti al contribuente, come l’apertura di una procedura concorsuale, se manca una specifica motivazione sulle ragioni del periculum. La distinzione tra ruolo ordinario e ruolo straordinario rende irrilevante che il carico derivi da imposte dichiarate e non versate, senza necessità di attività integrativa. La mancata indicazione in cartella delle ragioni del pericolo integra un vizio motivazionale che legittima l’annullamento della cartella.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa in seguito all’iscrizione a ruolo straordinario dei debiti d’imposta risultanti da controlli automatizzati, per l’importo complessivo di euro 978.200,99. L’Ufficio finanziario fondava la procedura accelerata sulla presenza di un concordato preventivo, ritenuto sintomatico di uno stato di crisi. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società, rilevando la necessità di una motivazione specifica della cartella in relazione alla procedura seguita. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, confermando la sentenza, riteneva che il carattere eccezionale del ruolo straordinario imponesse l’obbligo di specificare le ragioni del pericolo per la riscossione, non bastando la mera esistenza di una procedura concorsuale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato che l’art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, nel consentire l’iscrizione a ruolo straordinario in deroga alla procedura ordinaria, richiede la sussistenza di un “fondato pericolo per la riscossione”. Tale presupposto impone all’Amministrazione un obbligo motivazionale specifico, come già affermato da precedenti pronunce, quali Cass. n. 22306/2021 e Cass. n. 12239/2017.
La Corte ha precisato che il richiamo a circostanze note al contribuente, quale l’apertura del concordato, non è di per sé sufficiente. La cartella deve dare conto, sia pure sinteticamente, della formazione del ruolo straordinario e della conseguente sussistenza del periculum in mora. L’obbligo motivazionale relativo alle ragioni della pretesa impositiva non si estende automaticamente alla ricorrenza del presupposto della procedura accelerata. La carenza non può essere sanata facendo riferimento a un’”impropria straordinarietà del ruolo”, poiché la stessa Amministrazione ha qualificato il ruolo come straordinario, rendendo necessaria una motivazione adeguata.
Quanto alle conseguenze processuali, la Corte ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., configurando l’ipotesi di abuso del processo nei casi di conformità tra proposta di definizione e decisione. La soccombenza dell’Agenzia delle Entrate ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 9.500,00 per compensi, oltre a una somma equitativa in favore della società e un versamento alla Cassa delle Ammende. In ragione della natura dell’ente ricorrente, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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