Classificazione doganale di componenti importati separatamente e riuniti in assemblaggio (Cass. civ. Sez. 5 n. 14424 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale 2, lettera a), della Nomenclatura combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2658/1987 trova applicazione anche quando i componenti di un prodotto da assemblare sono importati separatamente e in momenti diversi, purché le importazioni si inseriscano in un unico contesto commerciale e siano collegate tra loro in quanto finalizzate alla realizzazione di un prodotto unitario. La contestualità delle importazioni non è condizione necessaria per la classificazione del prodotto finito, ma costituisce soltanto un indizio. In caso di importazione separata di componenti che, assemblati, realizzano un diverso prodotto, il dazio è dovuto con riferimento al prodotto finito.
Il Fatto
La società contribuente importava dalla Cina, attraverso distinte dichiarazioni doganali, componenti di biciclette a pedalata assistita – telai, forcelle, freni, batterie al litio, manubri e successivamente catene, ruote, pedali – dichiarandoli come parti di biciclette al codice TARIC 871200. L’Agenzia delle dogane, all’esito di un accertamento, riclassificava la merce sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente alle biciclette a pedalata assistita, applicando il dazio convenzionale, il dazio antidumping e il dazio compensativo.
La società impugnava l’avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, ritenendo che le parti importate consentissero l’assemblaggio di una e-bike e che l’operazione avesse natura elusiva. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione delle regole generali di classificazione, affermando che i prodotti dichiarati non erano tutti quelli necessari per ottenere una e-bike. La Corte ritiene il motivo inammissibile e infondato. Evidenzia, sul primo profilo, che i giudici di appello avevano accertato in fatto – con valutazione insindacabile in questa sede – che tutte le parti importate, complessivamente considerate, consentivano l’assemblaggio di una bicicletta elettrica.
Quanto al profilo della mancata contestualità, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 27 aprile 2023, causa C-107/22, secondo cui la regola generale 2, lettera a), si applica quando i componenti importati sono destinati a essere riuniti successivamente. La presentazione simultanea ed un’unica dichiarazione doganale non sono condizioni indispensabili: la circostanza che le merci siano oggetto di dichiarazioni distinte è soltanto un indizio da valutare insieme alle altre circostanze pertinenti.
La Corte afferma quindi il principio per cui l’importazione separata di componenti, anche frazionata in un breve orizzonte temporale, comporta l’applicazione del dazio del prodotto finito quando le importazioni avvengano in un unico contesto commerciale. Richiama in tal senso la propria giurisprudenza: Cass. n. 31058/2017, secondo cui rileva che il dispositivo costituisca l’elemento fondamentale della macchina utensile, e Cass. n. 28663/2018, che applica il dazio del prodotto finito all’importazione separata di componenti in un contesto commerciale unitario.
La Corte rigetta poi i motivi concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la motivazione apparente, rilevando che la società era stata posta in condizione di interloquire e che l’atto impositivo non deve necessariamente esplicitare la valutazione delle osservazioni del contribuente. Rigetta altresì il motivo sul ne bis in idem, rilevando che la sentenza del TAR richiamata non è in contraddizione con quella impugnata, e il motivo sulle sanzioni, confermando la natura dolosa dell’operazione elusiva. Esclude infine la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo il quadro interpretativo unionale consolidato.
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Nota della Redazione
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