Distanze legali e tettoia priva di pareti rilevante come costruzione (Cass. civ. Sez. II n. 19537 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto delle distanze legali, la nozione di costruzione rilevante non presuppone necessariamente la presenza di pareti: anche un manufatto aperto, purché stabilmente ancorato al suolo tramite pilastri e dotato di stabilità e consistenza, integra la fattispecie civilistica e va computato nel calcolo delle distanze. L’art. 9 d.m. 1444/1968 trova applicazione anche nei confronti di una tettoia priva di pareti, essendo sufficiente, a tal fine, la presenza di una sola parete finestrata sul fabbricato antistante. La norma è di carattere inderogabile e prevale sulla disciplina locale, tutelando non solo l’assenza di intercapedini malsane ma anche la salubrità degli ambienti in senso ampio.
Il Fatto
Due proprietari presentano nel 2006 una denuncia di inizio attività per edificare due villette in una zona residenziale di ristrutturazione. I lavori iniziano nell’agosto 2007. Il comproprietario di un fondo adiacente contesta che le nuove costruzioni violino le distanze legali, in particolare il limite di cinque metri dal confine e di dieci metri tra pareti finestrate, richiamando l’art. 873 cod. civ., l’art. 9 d.m. 1444/1968 e le norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale.
Domanda quindi la condanna all’arretramento dei fabbricati e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta tutte le domande. La Corte d’appello accoglie parzialmente il gravame, condannando i convenuti all’arretramento e a un risarcimento liquidato in via equitativa, riconoscendo la rilevanza della porzione seminterrata e dell’autorimessa pertinenziale. Propongono ricorso per cassazione i convenuti con tre motivi; resiste il controricorrente, il cui controricorso è dichiarato tardivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del controricorso, accogliendola: il termine di quaranta giorni è maturato prima della notificazione. Nel merito, il primo motivo censura la qualificazione della contestazione sulla titolarità del diritto azionato come questione di merito anziché di rito. Il motivo è rigettato: opera il principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ., poiché la parte convenuta si era costituita senza contestare la titolarità e aveva impostato la difesa su argomenti incompatibili con una sua negazione. La Corte richiama la distinzione, affermata dalle Sezioni Unite n. 2951/2016, tra titolarità del diritto e legittimazione ad agire.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., sostenendo che la domanda sarebbe stata fondata in primo grado solo sull’art. 45 delle norme tecniche locali, con la prospettazione basata sull’art. 9 d.m. 1444/1968 introdotta solo in appello. Il motivo è rigettato: dalla citazione introduttiva emerge che il ricorrente aveva fondato le domande su entrambe le fonti, sicché nessun mutamento della causa petendi si è verificato.
Il terzo motivo investe la qualificazione della tettoia-autorimessa come costruzione rilevante per il calcolo delle distanze. La Corte osserva che il manufatto risultava accatastato come corpo autonomo e stabilmente ancorato al suolo tramite pilastri in ferro: tali caratteristiche integrano i requisiti di stabilità, consistenza e immobilizzazione richiesti dalla nozione civilistica di costruzione, secondo il principio consolidato richiamato dalle Sez. II n. 16975/2023 e n. 5145/2019.
Quanto al secondo profilo del motivo, la Corte chiarisce che per l’applicazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968 è sufficiente una sola parete finestrata, non essendo necessaria la presenza di due pareti. Il principio, già affermato da Cass. n. 7744/2024 e n. 14294/2018, si salda alla finalità della norma, che non si limita a evitare intercapedini malsane ma mira a garantire la salubrità degli ambienti. Il ricorso è quindi rigettato, con conferma del carattere inderogabile dell’art. 9 e della disciplina sulle spese.
Nota della Redazione
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