Extra petizione del giudice d’appello sull’annullamento delle cartelle esattoriali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19559 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che annulla cartelle esattoriali non comprese nella domanda introduttiva del contribuente, ma soltanto oggetto dell’intimazione di pagamento, pronuncia oltre i limiti della pretesa e incorre nella nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il vizio di ultra o extra petizione sussiste ogni volta che il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, il petitum o la causa petendi, emette un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso. La censura che investa un accertamento di fatto mai prospettato nei gradi di merito è inammissibile in cassazione per novità, dovendo la parte dimostrare dove, come e quando abbia sollevato la medesima questione.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento notificata nel febbraio 2020, chiedendo l’annullamento di quarantaquattro cartelle per un importo complessivo di oltre centomila euro. Il Tribunale di Pescara aveva respinto il ricorso. La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma, aveva accolto il gravame e dichiarato annullate di diritto, ai sensi della legge n. 228/2012, art. 1, comma 540, alcune partite, riconoscendo il diritto al discarico dei relativi ruoli.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso; l’INAIL ha depositato controricorso limitandosi a segnalare che solo quattro cartelle contenevano richieste di premi e che le stesse erano già state oggetto di altro giudizio; l’INPS si è limitato a depositare la procura speciale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello annullato cartelle esattoriali non ricomprese nella domanda azionata con il ricorso introduttivo. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce il perimetro del giudizio di primo grado: il ricorso introduttivo della contribuente era diretto all’annullamento di un elenco definito di cartelle e avvisi di addebito. Il dispositivo della decisione impugnata, invece, aveva annullato anche ulteriori cartelle che, pur oggetto dell’intimazione esattoriale, esulavano dalla materia del contendere.
Da qui la sussistenza del vizio di ultra o extra petizione denunciato. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio ricorre tutte le volte in cui il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, pronunciando così oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
Il secondo motivo, con cui si deduceva l’erronea applicazione della legge n. 228/2012, art. 1, commi 539-bis e 540, è dichiarato inammissibile: la Corte d’appello non si era occupata di quel problema e la parte ricorrente non aveva dimostrato dove, come e quando avesse sollevato la medesima questione nei gradi di merito. La censura, qualificata come di fatto, era quindi nuova in cassazione.
Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata nei limiti indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con annullamento della sentenza nella parte in cui, in mancanza di domanda, aveva annullato le cartelle elencate. Restano ferme le spese liquidate in appello; le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra tutte le parti. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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