Prescrizione contributi gestione separata e decorrenza dal termine di pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19238 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi dovuti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine entro cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, assumendo rilevanza anche l’eventuale differimento dei termini disposto con d.P.C.M. dell’anno di riferimento. La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non può essere automaticamente desunta dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, richiedendosi un comportamento ulteriore che integri l’elemento dell’occultamento. Il termine di prescrizione quinquennale può quindi ritenersi maturato e l’atto interruttivo successivo è inidoneo a evitare l’estinzione del credito.
Il Fatto
Un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti proponeva domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi vantati dall’INPS per l’anno 2012, a seguito della notifica di un avviso bonario. Il contribuente deduceva sia l’insussistenza del credito, avendo già versato il contributo integrativo alla propria cassa di previdenza, sia l’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente previdenziale.
La Corte d’Appello di Ancona rigettava la domanda, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione del quadro RR configurasse un occultamento doloso del debito contributivo, idoneo a sospendere il decorso del termine. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995. Il collegio ha ribadito il principio consolidato per cui il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi alla gestione separata non coincide con la presentazione della dichiarazione reddituale, ma con la scadenza del termine di versamento, rilevando anche l’eventuale differimento disposto con d.P.C.M. dell’anno di riferimento, come quello previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010
La pronuncia ha richiamato il costante insegnamento di cui alla Cass. n. 10273 del 2021 e alle successive conformi Cass. n. 25610/2023, Cass. n. 28626/2025, Cass. n. 27157/2025 e Cass. n. 10744/2025, tutte nel senso che le difficoltà di accertamento del credito precedenti alla dichiarazione dei redditi non integrano ostacoli giuridici all’esercizio del diritto, ma rilevano solo come ostacoli di mero fatto.
Quanto alla dedotta sospensione della prescrizione, il collegio ha escluso che la mancata compilazione del quadro RR possa configurare automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo, aderendo al principio espresso dalle Cass. n. 37529/2021 e Cass. n. 28594/2024. Il mero comportamento omissivo del contribuente non è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo dell’occultamento, richiedendosi una condotta più significativa.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, relativo alla pretesa esenzione contributiva per il professionista già pensionato INPS. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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