Interessi moratori al professionista anche verso l’impresa privata (Cass. civ. Sez. II n. 19605 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti, prescindendo la disciplina dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti. La nozione di transazione commerciale include infatti, sotto il profilo soggettivo, ogni soggetto che eserciti un’attività economica organizzata o una libera professione. Nei rapporti aventi ad oggetto compensi per prestazioni professionali, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono dalla messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.

Il Fatto

Un avvocato chiede alla Corte d’Appello di Messina la condanna di una società al pagamento del compenso professionale per la difesa espletata in diversi giudizi civili, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla prima richiesta di pagamento. La società resiste, contestando la debenza degli interessi moratori.

La Corte territoriale accoglie parzialmente i ricorsi riuniti e condanna la società al pagamento di una somma, oltre accessori, con interessi legali dalla domanda al soddisfo. Avverso tale ordinanza il professionista propone ricorso per cassazione con due motivi. La società rimane intimata. Il ricorso è assegnato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 231/2002, dell’art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 192/2012, dell’art. 2 della legge n. 81/2017 e dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., come modificato dal d.l. n. 132/2014, convertito con l. n. 162/2014. La Corte d’appello aveva escluso la debenza degli interessi moratori perché la società non rivestiva la qualifica di ente pubblico, ma di soggetto collettivo.

Il motivo è accolto. Il Collegio osserva che il d.lgs. n. 231/2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

La definizione viene integrata, sul piano soggettivo, dalle lettere b) e c), che includono nella nozione di imprenditore ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Su queste basi è errata la decisione che ha escluso l’applicabilità della normativa alla società solo perché priva della qualifica di ente pubblico: la disciplina sugli interessi per il ritardato pagamento si applica anche nei rapporti tra il professionista e le imprese private.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la determinazione della decorrenza degli interessi, fissata alla domanda giudiziale anziché alla precedente richiesta stragiudiziale di pagamento. Il motivo è fondato. La Corte ritiene corretta l’intitolazione del mezzo, poiché l’omesso esame di questione incompatibile con la statuizione di merito va fatto valere come violazione di legge e non come omessa pronuncia.

Nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento. Il ricorso è quindi accolto, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, perché accerti se prima della domanda il professionista avesse richiesto in via stragiudiziale il pagamento delle proprie prestazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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