Atti dovuti e revocatoria opponibilità previa data certa (Cass. civ. Sez. 3 n. 23999 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di adempimento di un precedente obbligo di trasferimento è sottratto alla revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., a condizione che l’anteriorità dell’obbligo rispetto al sorgere del credito sia provata con data certa opponibile al creditore. La data certa di una scrittura privata non autenticata può essere desunta, in via inferenziale, dalla diffida ad adempiere spedita mediante raccomandata, dalla relativa ricevuta di spedizione e dalla mancata contestazione della ricezione da parte del destinatario, secondo la presunzione di arrivo a destinazione. Tale valutazione, in quanto basata sull’apprezzamento del materiale probatorio e del contegno processuale delle parti, è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata. L’omessa impugnazione di un mero segmento del percorso motivazionale della sentenza di primo grado non determina la formazione di un giudicato interno, poiché il giudicato si forma sui capi della decisione, non sulle singole argomentazioni che li sostengono.
Il Fatto
Una banca, creditrice verso un soggetto in forza di una garanzia autonoma rilasciata nel 2010, agiva in revocatoria ordinaria avverso l’atto del 2015 con cui il garante aveva trasferito a terzi la proprietà di un immobile. I convenuti eccepivano che il trasferimento costituiva adempimento di un obbligo assunto con contratto preliminare del 2013 e, come tale, non pregiudizievole per il creditore. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo il preliminare inopponibile per mancanza di data certa; la Corte d’appello, invece, riformava la decisione, qualificando l’atto come dovuto ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, c.c., e rigettava la domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla formazione del giudicato interno, sull’inversione dell’onere della prova e sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., rigettandoli integralmente.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che il passaggio motivazionale del Tribunale sulla rilevanza dell’eventus damni non costituiva un capo autonomo della sentenza, ma un semplice segmento del percorso argomentativo volto all’accoglimento della domanda. L’accoglimento dell’appello sulla base della natura di atto dovuto ha natura assorbente, escludendo in radice la configurabilità della revocatoria e rendendo superfluo lo scrutinio dei requisiti oggettivo e soggettivo. Ne deriva che la questione devoluta alla Corte d’appello era proprio quella della non revocabilità dell’atto, con la conseguente infondatezza della tesi del giudicato interno e della nullità per motivazione apparente.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura per aspecificità, non avendo le ricorrenti aggredito l’intera ratio decidendi. Il giudice d’appello non aveva posto a carico della banca alcuna prova negativa, ma aveva desunto la data certa dell’obbligo anteriore dalla diffida ad adempiere, dalla ricevuta di spedizione e dalla mancata contestazione della ricezione da parte del destinatario. Tale operazione inferenziale, fondata sulla presunzione di arrivo a destinazione, integra un apprezzamento di merito riservato al giudice e insindacabile in sede di legittimità.
Sul terzo motivo, la Corte ha escluso sia il travisamento del contenuto delle memorie istruttorie, sia l’omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di una critica alla valutazione delle emergenze processuali e alla lettura delle difese delle parti, non riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese in solido tra loro.
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Nota della Redazione
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