Accipiens e legittimazione passiva nella ripetizione di indebito (Cass. civ. Sez. 3 n. 5487 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’accipiens, il quale non si identifica nel percettore materiale della somma, ma nel soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre i propri effetti, ossia nel destinatario giuridico del pagamento medesimo. Quando il versamento sia eseguito a favore di un terzo incaricato della riscossione, l’individuazione del soggetto legittimato dipende dalla qualificazione del rapporto tra creditore originario e terzo percettore: la cessione del credito — come nel factoring pro soluto — trasferisce immediatamente la titolarità del diritto al cessionario, rendendolo nuovo ed unico creditore, mentre il mandato all’incasso, ancorché conferito in rem propriam, attribuisce al mandatario la sola legittimazione alla riscossione, restando il mandante titolare del credito. Grava su chi agisce in ripetizione l’onere di allegare e provare il rapporto giuridico intercorrente tra il percettore materiale e il soggetto convenuto, dovendosi escludere la legittimazione passiva di quest’ultimo in difetto di tale dimostrazione.
Il Fatto
Il Consorzio Centro Commerciale Rossini Center conveniva in giudizio la società fornitrice di energia elettrica, chiedendo la restituzione dell’importo corrisposto a titolo di accise sull’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, che assumeva essere stato indebitamente addebitato in fattura. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, rilevando che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di un soggetto diverso dalla società convenuta e che il Consorzio non aveva dimostrato di rientrare nel segmento di clientela ceduto in occasione del conferimento di ramo d’azienda. La Corte d’appello di Milano confermava integralmente la decisione, ribadendo la mancata prova della qualità di cliente ceduto e l’alterità soggettiva del percettore dei pagamenti. Il Consorzio proponeva quindi ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2697 c.c. Con riferimento al primo motivo, volto a contestare la legittimazione passiva della società controricorrente, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente trascritto le difese svolte nei gradi di merito né gli atti e documenti rilevanti a sostegno della censura, in particolare le prove dei versamenti e della documentazione asseritamente idonea a dimostrare l’esistenza di un mandato all’incasso o di una cessione del credito. Tale carenza ha impedito alla Corte di valutare autonomamente la fondatezza della doglianza.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la questione dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato nell’azione ex art. 2033 c.c., nelle ipotesi di pagamento effettuato a un terzo incaricato della riscossione, dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto tra creditore originario e terzo percettore. Mentre la cessione del credito trasferisce immediatamente la titolarità del diritto al cessionario, il mandato all’incasso attribuisce al mandatario solo la legittimazione alla riscossione, restando il mandante titolare del credito. La Corte ha precisato che, in ogni caso, l’accipiens — quale destinatario giuridico del pagamento — è l’unico legittimato passivo nell’azione di ripetizione.
Nel caso di specie, è risultato incontestato che i pagamenti furono eseguiti in favore di un soggetto diverso dalla società convenuta, senza che il ricorrente avesse adeguatamente contestato l’alterità soggettiva di tale soggetto rispetto alla società stessa o prospettato la sua qualità di mero incaricato della riscossione. La mancata dimostrazione del rapporto giuridico tra il percettore e la società convenuta è stata pertanto ritenuta dirimente, con conseguente esclusione della legittimazione passiva di quest’ultima. La Corte ne ha tratto che la carenza di prova sulla qualità di accipiens elide la rilevanza della questione posta con il secondo motivo, concernente l’onere probatorio del Consorzio, dichiarato anch’esso inammissibile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e all’ulteriore versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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