Il danno-conseguenza va allegato e provato, non basta la nullità del contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 30822 del 06.11.2023)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, il danno-conseguenza deve essere sempre allegato e provato dalla parte istante, non potendosi desumere automaticamente dalla dichiarata inefficacia o nullità del contratto concluso dal falsus procurator. L’impugnazione proposta solo sotto il profilo del quantum debeatur devolve al giudice del gravame anche il capo relativo all’an della responsabilità, quale necessario antecedente logico-giuridico, impedendo la formazione del giudicato sulla sussistenza del danno. Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, potendo legittimamente compensare le spese o condannare la parte vittoriosa in Cassazione ma complessivamente soccombente.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Patti, la controparte era stata condannata al risarcimento dei danni per aver indotto il ricorrente a confidare nella validità di una scrittura privata, poi dichiarata nulla per difetto dei poteri rappresentativi. La Corte d’Appello aveva riformato la pronuncia, ma la Cassazione, con sentenza n. 21455/2015, aveva cassato la decisione ritenendo che il difetto di rappresentanza potesse essere fatto valere solo dal falso rappresentato. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria per mancata prova del danno. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso. In particolare, quanto alla presunta carenza di procura nella copia notificata, ha richiamato il principio secondo cui non rileva l’eventuale mancata riproduzione della procura nella copia notificata, essendo sufficiente la sua presenza nell’atto originale, come affermato da Cass. n. 35466/2021 e condiviso dalle Sezioni Unite n. 36057/2022.

Nel merito, la Corte ha escluso la violazione del giudicato. La sentenza rescindente non aveva sancito irreversibilmente il diritto al risarcimento, avendo cassato la decisione proprio perché la condanna dipendeva dall’inefficacia della scrittura. L’unica questione rimessa al giudice del rinvio riguardava il merito della domanda risarcitoria. Inoltre, l’appello incidentale della controricorrente, pur formalmente incentrato sul quantum, aveva devoluto al giudice del gravame anche l’an della responsabilità, quale antecedente logico-giuridico, come ribadito da Cass. n. 36533/2021. Nessun giudicato si era quindi formato sulla sussistenza del danno.

Quanto alla prova del pregiudizio, la Corte ha confermato che la domanda risarcitoria non può prescindere dall’allegazione e dalla prova del danno-conseguenza, richiamando Cass. n. 31233/2018. Ha altresì precisato che tale principio non è superato dalle Sezioni Unite n. 33645/2022, le quali, in tema di occupazione senza titolo, hanno definito il contenuto del fatto costitutivo del diritto al risarcimento senza escludere l’onere probatorio.

Da ultimo, la Corte ha ritenuto legittima la regolamentazione delle spese operata dal giudice del rinvio, richiamando il principio per cui il giudice deve applicare la soccombenza all’esito globale del processo e può legittimamente compensare le spese o condannare la parte vittoriosa in Cassazione ma complessivamente soccombente, come affermato da Cass. n. 32906/2022 e dalle Sezioni Unite n. 32061/2022. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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