Interessi moratori al libero professionista anche verso imprese private (Cass. civ. Sez. II n. 19604 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti e prescindono dalla natura pubblica o privata del soggetto debitore. La nozione di transazione commerciale include i contratti tra imprese, e la lettera b) dell’art. 2 del decreto qualifica come “imprenditore” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Nei rapporti per prestazioni professionali forensi gli interessi ex art. 1224 cod. civ. decorrono dalla messa in mora, che coincide con la proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.
Il Fatto
Un avvocato domanda alla Corte d’Appello di Messina, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la liquidazione del compenso per la difesa prestata in due giudizi civili in favore di una società cliente. Nel corso dei rapporti, interrotti per la revoca del mandato, il professionista aveva rinunciato all’incarico senza percepire alcun compenso. Chiede inoltre gli interessi moratori nella misura del d.lgs. n. 231/2002, dalla prima richiesta di pagamento al soddisfo.
La Corte distrettuale accoglie parzialmente la domanda ma esclude gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, sul rilievo che la società debitrice non è ente pubblico ma soggetto collettivo privato, ancorché incaricato di un pubblico servizio, con la conseguenza che la controversia riguarderebbe comuni rapporti professionali tra privati. Il professionista ricorre in cassazione con due motivi; la società resta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., per avere la Corte d’appello introdotto un discrimine fondato sulla natura pubblica o privata del debitore che la legge non prevede. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di derivazione europea: il d.lgs. n. 231/2002, che ha recepito la direttiva 2000/35/CE, si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, definita dall’art. 2, comma 1, lett. a) come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La definizione viene integrata sotto il profilo soggettivo dalle lett. b) e c), che includono nella nozione di imprenditore ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Richiamando Cass. Sez. II n. 10528 del 2022 e Cass. Sez. II n. 1265 del 2025, la Corte conclude che è errata la decisione che ha escluso l’applicabilità del decreto solo perché la società debitrice non rivestiva la qualifica di ente pubblico: la normativa sugli interessi per il ritardato pagamento si applica anche nei rapporti tra il professionista e le imprese private.
Il secondo motivo censura la decorrenza degli interessi, individuata dal giudice del gravame nella data della domanda giudiziale, mentre già in precedenza era stata formalizzata via pec la richiesta di pagamento. Anche questo motivo è fondato. La Corte condivide l’intitolazione del mezzo come violazione di legge, poiché l’omesso esame di questione incompatibile con la statuizione di merito si traduce in implicita pronuncia di rigetto, richiamando per consonanza Cass. n. 14486 del 2004 e Cass. n. 24953 del 2020.
Nel merito, gli interessi ex art. 1224 cod. civ. competono dalla messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, secondo l’insegnamento di Cass. n. 8611 del 2022 e Cass. n. 24973 del 2022. Il giudice di rinvio dovrà accertare se e quando, prima della domanda, il pagamento sia stato richiesto. Il ricorso è accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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