Distanze legali, muro di contenimento e valore dell’autocertificazione (Cass. civ. Sez. II n. 19606 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, la deroga alla regola generale dell’art. 885 c.c., che consente al comproprietario l’innalzamento del muro comune, presuppone che sia concretamente accertata la sussistenza di un muro di contenimento di terrapieno artificiale. Tale presupposto non può essere dato per pacifico dal giudice di merito quando nessuna delle parti e neppure il consulente tecnico lo abbia dedotto, poiché il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non è “costruzione” ai fini dell’art. 873 c.c., mentre lo è il muro di contenimento del terrapieno creato dall’uomo. Integra inoltre costruzione, ai fini delle distanze, qualunque manufatto che realizzi una determinata volumetria e presenti i caratteri della stabilità, della consistenza e dell’immobilizzazione al suolo. Infine, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e non nelle liti tra privati, ove è priva di valore confessorio e non può assumere neppure la dignità di mero indizio.

Il Fatto

I ricorrenti, in qualità di nudi proprietari e usufruttuari di un compendio immobiliare sito nel centro storico di un Comune, convennero in giudizio il vicino chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva del muro di confine, l’arretramento a distanza legale di un manufatto in legno e di uno in muratura eretti a ridosso del muro, nonché la regolarizzazione di due luci alle prescrizioni dell’art. 901 c.c.

Il convenuto resistette e propose domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva del muro, di demolizione della sopraelevazione e di rimozione del terreno addossato al muro, oltre al risarcimento dei danni da infiltrazioni. Il Tribunale accolse integralmente la domanda attorea. La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. 832 del 13 maggio 2019, riformò parzialmente la decisione, dichiarò il muro comune ai sensi della presunzione dell’art. 880 c.c. e condannò gli originari attori alla riduzione in pristino. Contro tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione su sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 873 e 885 c.c. I giudici di appello avevano escluso il diritto di sopraelevare il muro ritenendo applicabile la disciplina del muro di contenimento di terrapieno. La Suprema Corte ritiene il motivo fondato: i richiami ai precedenti — Sez. 2 n. 24842 del 16 settembre 2024, Sez. 2 n. 14710 del 29 maggio 2019 e Sez. 2 n. 24473 del 17 ottobre 2017 — sono corretti, ma la Corte territoriale ha dato per pacifica la presenza del terrapieno artificiale senza accertarne la preventiva sussistenza. Né le parti né il consulente tecnico avevano dedotto alcunché in tal senso.

Difettando i presupposti per derogare alla regola generale, deve quindi trovare applicazione l’art. 885 c.c., che consente l’innalzamento del muro comune. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente il vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in ordine alla fascia di terreno da asportare.

Il quarto e il quinto motivo, scrutinate congiuntamente per connessione logica, attengono al manufatto ligneo. La Corte osserva che la stessa sentenza impugnata ha dato atto delle risultanze peritali sulla stabilità del gazebo. Sussistono pertanto tutti i presupposti per qualificarlo costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c., secondo l’orientamento esteso a qualunque manufatto dotato di volumetria, stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo (Sez. 2 n. 345 del 5 gennaio 2024; Sez. 2 n. 5145 del 21 febbraio 2019). Richiamando l’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, e il precedente Sez. 5 n. 18886 del 4 luglio 2023, la Corte ribadisce che il giudice può disattendere le risultanze della consulenza percipiente solo motivando sugli elementi valutativi e probatori adottati (Sez. 3 n. 36638 del 25 novembre 2021; Sez. 3 n. 27411 dell’8 ottobre 2021; Sez. 3 n. 200 dell’11 gennaio 2021). Nella specie i giudici di appello hanno aggirato il problema disponendo d’ufficio la rimozione dei coppi.

Il sesto motivo concerne la data di edificazione del manufatto in muratura. La Corte afferma che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha attitudine probatoria solo verso la pubblica amministrazione e non nei giudizi tra privati (Sez. 5 n. 18374 del 9 luglio 2019; Sez. 3 n. 4556 del 26 febbraio 2014). Essa è priva di valore confessorio ex art. 229 c.p.c. e non può essere considerata neppure alla stregua di mero indizio. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’Appello de L’Aquila in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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