Cessione di ramo d’azienda e passaggio dei lavoratori somministrati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19696 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., il diritto dei lavoratori di proseguire il rapporto alle dipendenze della cessionaria presuppone l’accertamento dell’appartenenza delle mansioni svolte al ramo ceduto. Tale accertamento costituisce giudizio di fatto, basato sull’interpretazione dei contratti individuali e dei contratti di somministrazione, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il difetto di qualsivoglia menzione nominativa dei lavoratori negli atti di cessione non è ostativo al riconoscimento del passaggio, quando il rapporto di lavoro sia stato costituito verso l’utilizzatore solo in epoca successiva per effetto di una pronuncia giudiziale dichiarativa dell’illegittimità della somministrazione. L’abrogazione della legge regionale che disciplinava le attività cui i dipendenti erano adibiti non incide sull’oggetto del contratto di lavoro, né fa venir meno il collegamento funzionale delle mansioni al ramo trasferito.
Il Fatto
Una società capofila di un gruppo pubblico, in liquidazione volontaria, cedeva nel settembre 2011 un ramo d’azienda a una società di nuova costituzione, interamente partecipata da un ente nazionale di promozione degli investimenti. Il ramo comprendeva cinquantotto dipendenti, individuati in base alla funzionalità rispetto alle attività trasferite.
Tre lavoratori, legati alla società cedente da contratti di somministrazione a tempo determinato, erano rimasti esclusi dall’elenco perché parte di un contenzioso giuslavoristico in corso sul proprio rapporto. Con sentenza divenuta irrevocabile, la Corte d’appello aveva poi accertato la natura subordinata a tempo indeterminato dei rapporti sin dalla stipula dei primi contratti e aveva condannato la cedente alla riammissione in servizio. Quest’ultima, ormai inattiva, aveva intimato il licenziamento. I lavoratori hanno quindi agito per far valere l’efficacia della cessione nei propri confronti e ottenere la reintegrazione alle dipendenze della cessionaria. La Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda; la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato, con quattro motivi esaminati congiuntamente per connessione, la violazione dell’art. 2112 cod. civ. e delle regole sul governo delle prove, sostenendo che le mansioni dei lavoratori fossero estranee al ramo ceduto e che difettasse la prova dell’inerenza delle attività al compendio trasferito.
La Corte ha ricostruito l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Le mansioni dei lavoratori, assunti con la qualifica di impiegati, consistevano in attività di supporto e assistenza tecnica a progetti di politiche attive del lavoro, comprensive delle misure di accompagnamento all’autoimpiego. Proprio tale settore costituiva il core business del ramo ceduto, che includeva le mansioni complementari e funzionali a quelle attività. La società ricorrente non aveva allegato l’esistenza di altri settori autonomi in cui collocare l’attività dei lavoratori.
Da questa premessa discende l’inammissibilità delle censure che investivano l’accertamento in fatto sulle mansioni, fondato sull’interpretazione dei contratti di somministrazione, trascritti nella sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può spingersi a rivalutare il governo delle prove, salvo i limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., peraltro precluso per effetto della doppia conforme.
Quanto all’abrogazione della legge regionale istitutiva della misura cui i lavoratori erano adibiti, la Corte ha osservato che essa non può far venir meno automaticamente l’oggetto del contratto di lavoro, essendo i dipendenti adibiti a quelle mansioni in modo non esclusivo. Sull’onere della prova, i giudici di appello avevano correttamente addossato ai lavoratori la dimostrazione dell’appartenenza al ramo, onere ritenuto assolto; il rilievo sull’assenza di deduzioni contrarie della cedente costituisce mero rafforzamento argomentativo.
La Corte ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., chiarendo che tali norme non attengono al modo in cui gli elementi acquisiti sono stati valutati, e ha confermato il rigetto della censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale, non idonea a invalidare le altre risultanze istruttorie. La richiesta di estromissione dell’ente notificato a scopo di mera litis denuntiatio è stata respinta, non ricorrendone i presupposti, con declaratoria di irripetibilità delle spese sostenute. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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