Regolamento di Cassa edile ha natura negoziale e non regolamentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19698 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento della Cassa edile non ha valore regolamentare in senso proprio, ai sensi dell’art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., ma natura squisitamente negoziale. Ne deriva che la sua interpretazione è riservata al giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato all’ipotesi in cui sia dedotta la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. L’incentivo all’esodo, corrispettivo versato in cambio del consenso alla cessazione anticipata del rapporto, non è soggetto al criterio di onnicomprensività proprio del trattamento di fine rapporto: non è pertanto estensibile ad esso la previsione dell’art. 2120, secondo comma, c.c. Il motivo di ricorso che ometta di trascrivere, localizzare o depositare gli atti processuali su cui si fonda è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Una Cassa edile agisce in giudizio nei confronti di tre soggetti, rispettivamente direttore, presidente e vicepresidente, e di una compagnia assicurativa, per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e di bonus, la restituzione del premio di una polizza riscattata, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale accerta il diritto della Cassa alla restituzione del premio e condanna i tre in solido al rimborso e al risarcimento del danno all’immagine. La Corte d’appello accoglie in parte l’impugnazione del dirigente, riconoscendogli un ulteriore importo a titolo di incentivo all’esodo e riducendo la somma da restituire; conferma le responsabilità per l’indebita percezione del premio e per il danno all’immagine. Propongono ricorso per cassazione, principale e incidentali, il dirigente, uno dei due amministratori e la Cassa.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale e gli ultimi due del ricorso incidentale, sovrapponibili, sono inammissibili per mancata osservanza degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.: le sentenze penali e l’atto di costituzione di parte civile non sono trascritti, localizzati o depositati. Il principio di autosufficienza, anche alla luce di Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, impone che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza negli atti di merito, secondo Cass., S.U. n. 8950 del 2022.

Il terzo motivo è disatteso. La Corte esclude la violazione dell’art. 2120 c.c., che disciplina il trattamento di fine rapporto, istituto diverso dall’incentivo all’esodo. Quest’ultimo ha natura di corrispettivo versato in cambio del consenso alla cessazione anticipata del rapporto, non ha natura liberale né eccezionale ed è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 (così Cass. n. 5545 del 2019; n. 25193 del 2022). La locuzione “stipendio annuo lordo” usata dal regolamento non può essere interpretata secondo il canone di onnicomprensività proprio del t.f.r.

La Corte rileva inoltre che il regolamento della Cassa edile non ha valore regolamentare in senso proprio, bensì squisitamente negoziale: la sua interpretazione è riservata al giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato alla dedotta violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 27541 del 2020; n. 4296 del 2016). Poiché la censura non contiene tale specifica denuncia, il motivo è inammissibile; per le stesse ragioni lo è il quarto motivo e il ricorso incidentale della Cassa.

I primi due motivi del ricorso incidentale del coobbligato sono inammissibili per difetto dei presupposti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., contestando non un fatto storico decisivo ma la complessiva valutazione probatoria. La sentenza d’appello non presenta le anomalie integranti la violazione dell’art. 132 c.p.c. individuate dalle Sezioni unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso della Cassa e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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