Contributo solidarietà Cassa commercialisti illegittimo per difetto riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13261 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà sui ratei di pensione introdotto da un ente previdenziale privatizzato con proprio regolamento è prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e, come tale, soggetta a riserva di legge. L’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 opera nei soli limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico: essa non abilita l’ente a istituire trattenute su trattamenti già quantificati e attribuiti. Nemmeno il testo novellato dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 attribuisce tale potere, risultando il contributo incompatibile con il sistema del pro rata. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 non si estende alla materia, poiché il contributo straordinario di solidarietà ha carattere provvisorio e non persegue l’equilibrio finanziario a lungo termine. In contestazione dell’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti agiva per far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dall’ente sui propri ratei di pensione a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, limitando la pretesa ai ratei maturati nel decennio. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava la pronuncia, escludendo che la Cassa fosse legittimata da alcuna norma di legge ad applicare il contributo, in quanto ciò avrebbe richiesto una base legislativa ai sensi dell’art. 23 Cost., e respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale, con termine fissato in dieci anni.
La Cassa proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme che regolano l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e l’erronea reiezione dell’eccezione di prescrizione quinquennale. La parte controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la Cassa sosteneva la legittimità del contributo, adottato prima della maturazione del diritto alla pensione e sulla base del testo novellato dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante orientamento di legittimità e rilevando che il ricorso non offriva argomenti idonei a determinarne un mutamento.
Il collegio ha ribadito che l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995: essa può incidere su variazioni delle aliquote, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento. Resta estranea a tale perimetro ogni previsione che, come l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti già quantificati e attribuiti.
La Corte ha poi qualificato il contributo come prestazione patrimoniale imposta, richiamando la Corte cost. n. 173/2016, e ne ha tratto la soggezione alla riserva di legge. Ha escluso che l’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 valga a legittimarlo: la norma di interpretazione autentica riguarda provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento, mentre il contributo straordinario ha carattere provvisorio e non assicura l’equilibrio finanziario a lungo termine. Neppure l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 offre copertura, per la medesima ragione. Il principio opera anche quando il trattamento non sia ancora maturato al momento della prima delibera applicativa, essendo il contributo illegittimo in sé per violazione dell’art. 23 Cost.
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ. Analogo ragionamento vale per l’art. 19, comma 3, legge n. 21/1986. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non è pertinente, poiché concerne la riliquidazione della pensione, mentre il caso attiene a un’indebita trattenuta da misura patrimoniale illegittima.
All’inammissibilità non è seguita condanna alle spese, essendo il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, con applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., e condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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