Presunzione bancaria e prova presuntiva dei costi per il contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 19739 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. Tale possibilità discende dall’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 operata dalla Corte cost. n. 10 del 2023. Ne consegue che è errata la sentenza che nega il riconoscimento di una incidenza percentuale di costi presunti in mancanza di idonea documentazione. La decisione di non procedere alla riunione dei giudizi di appello avverso le medesime sentenze costituisce provvedimento meramente ordinatorio e non determina l’improcedibilità delle impugnazioni non riunite.
Il Fatto
Una società esercente attività di noleggio di imbarcazioni riceveva, per l’anno 2005, un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, con contestuale irrogazione di sanzioni. L’atto muoveva da una verifica della Guardia di Finanza e da accertamenti bancari, con ripresa a tassazione di maggiori ricavi presunti. Sulla base della stessa pretesa l’Ufficio notificava distinti avvisi ai due soci, per i redditi di partecipazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi dei contribuenti, riconoscendo in via forfettaria una deduzione dei costi pari al 60% dei maggiori ricavi accertati. Proponevano appello sia i contribuenti sia l’Ufficio. La Commissione tributaria regionale, riuniti i soli appelli dell’Agenzia, li accoglieva e rigettava gli originari ricorsi, escludendo la deducibilità presuntiva dei costi. I contribuenti ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per l’omesso rilievo della nullità della notifica degli appelli dell’Ufficio, eseguita mediante consegna al portiere senza prova della spedizione della raccomandata informativa. Il motivo è infondato. La Corte rileva che le relate del messo dell’Agenzia danno espressamente atto della spedizione delle raccomandate, con indicazione del numero, dell’ufficio postale e della data.
Richiamando Cass. n. 2377 del 2022, il Collegio ricorda che la notificazione eseguita dai messi speciali mediante consegna al portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice. Le relate, promanando da pubblico ufficiale, fanno piena prova dell’attività compiuta, anche quanto alla spedizione delle raccomandate, in difetto di querela di falso. Il destinatario è così posto in grado di verificarne l’esito, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 18992 del 2017.
Con il secondo motivo si censura la mancata riunione dei giudizi di appello proposti dalle parti avverso le medesime sentenze di primo grado, in violazione dell’art. 335 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile. La scelta di disporre o meno la riunione integra un provvedimento meramente ordinatorio (Cass. n. 23530 del 2017) e la decisione di una delle impugnazioni non riunite non determina l’improcedibilità delle altre, salvo il formarsi del giudicato (Cass. n. 20514 del 2016).
Con il terzo motivo si censura il diniego della deduzione presuntiva dei costi. Il motivo è fondato. La Corte applica il principio per cui, a seguito della Corte cost. n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti (Cass. n. 18653 del 2023). È dunque errata la sentenza che nega tale riconoscimento in mancanza di idonea documentazione.
Il terzo motivo è accolto, la sentenza è cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, perché ridetermini il reddito della società e dei soci riconoscendo la deduzione percentuale forfettaria dei costi, previa eventuale consulenza tecnica d’ufficio, e regoli le spese (Cass. n. 5586 del 2023).
Nota della Redazione
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