Operazioni soggettivamente inesistenti e diligenza qualificata del committente (Cass. civ. Sez. V n. 4552 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che l’operazione documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente, senza necessità di individuare il diverso soggetto, mediante elementi presuntivi o indiziari, tra cui assume rilievo la mancanza di idonea struttura organizzativa del cedente o prestatore. L’Amministrazione deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, non essendo richiesta la prova della partecipazione all’accordo criminoso né della piena coscienza della frode, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Assolto tale onere, la prova si sposta sul contribuente, che non può limitarsi alla regolarità formale delle scritture o alla evidenza dei pagamenti. Il committente che commissiona opere di consistenza e complessità rilevanti è tenuto a una diligenza qualificata, che comprende l’accertamento dell’effettiva esistenza e capacità operativa del fornitore, non essendo giustificata la mancata verifica.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, per l’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di una società per l’utilizzo di fatture relative alla realizzazione di un capannone industriale. L’Amministrazione finanziaria riteneva le operazioni soggettivamente inesistenti, perché la società appaltatrice era priva di attrezzature e macchinari e quindi inidonea a eseguire l’opera commissionata.

Dopo le sfavorevoli sentenze di primo e secondo grado, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’Amministrazione con ordinanza n. 15341 del 2022, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame. Riassunto il giudizio, i giudici di appello accoglievano l’appello dell’Amministrazione, confermando l’avviso di accertamento. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile oltre che manifestamente infondato. La ricorrente sosteneva che il giudice del rinvio avesse male interpretato la censura della Cassazione, facendo proprio l’impianto accusatorio e omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni difensive relative alla conoscibilità della frode e al limite oltre il quale il destinatario non può essere costretto a controlli complessi sul fornitore.

La Corte richiama i principi elaborati in materia, anche sulla scia della giurisprudenza unionale, citando Cass. n. 9851 del 2018, Cass. n. 5339 del 2020, Cass. n. 15369 del 2020, Cass. n. 25891 del 2023, nonché Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14 e CGUE 11 novembre 2021, C-281/20. L’operazione soggettivamente inesistente presuppone l’effettività dell’acquisto e la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce o della prestazione da soggetto diverso da quello risultante dalla fattura.

Sull’onere probatorio l’Amministrazione deve indicare gli elementi indiziari che, mediante procedimento inferenziale, conducono a ritenere che l’operazione non sia stata posta in essere dal soggetto documentalmente indicato. Costituisce valido elemento indiziario la mancanza di idonea struttura organizzativa del cedente o prestatore, perché è ragionevole inferirne la mancata realizzazione dell’operazione da parte dell’emittente.

Quanto alla consapevolezza del destinatario, non è richiesta la prova della partecipazione all’accordo criminoso né la piena coscienza della frode, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Assolto l’onere, questo si sposta sul contribuente, che non può invocare la regolarità formale delle scritture o le evidenze dei pagamenti, strumenti adoperati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

Applicati tali principi, le circostanze accertate dai giudici di appello — la recentissima costituzione della ditta appaltatrice, priva di attrezzature, mezzi e maestranze, e l’assenza dei requisiti anche in capo alle presunte subappaltatrici — costituiscono validi elementi presuntivi non solo dell’inesistenza delle operazioni, ma anche della consapevolezza della contribuente di inserirsi in un sistema di frode fiscale. Non è giustificabile, sul piano della diligenza qualificata richiesta, la mancata verifica dell’effettiva esistenza e operatività delle società coinvolte. La ricorrente non ha dedotto alcunché sulla propria buona fede, e l’accertamento sull’esistenza e capacità operativa del fornitore non è di elevata difficoltà, specie per la realizzazione di un capannone industriale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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