Redditi di società di persone, litisconsorzio necessario e obbligo di simultaneus processus (Cass. civ. Sez. V n. 19741 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone dei maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra gli uni e l’altra. L’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio impongono la celebrazione del simultaneus processus, non essendo sufficiente la sola integrità del contraddittorio sul piano soggettivo. Esperita la via della riunione ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992, obbligatoria in caso di contemporanea pendenza delle cause dinanzi al medesimo giudice, non è utilmente evocabile la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., poiché l’accertamento, più che graduale, è unico.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società in nome collettivo esercente il noleggio di imbarcazioni, l’Ufficio notificava alla società e ai soci un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2006, elevando il reddito d’impresa dichiarato e liquidando maggiori imposte. Successivamente, l’Ufficio notificava a ciascun socio un distinto avviso di accertamento, fondato su quello sociale, con cui accertava il reddito di partecipazione e liquidava la maggiore IRPEF.

Società e soci impugnavano l’atto sociale dinanzi alla CTP di Palermo, che rigettava il ricorso. I soci, attinti dai corrispondenti avvisi personali, li impugnavano separatamente con giudizi autonomi. La CTR della Sicilia rigettava l’appello, ritenendo regolare l’operato dell’Amministrazione e pretestuosa l’eccezione sulla procedura. I contribuenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio e delle norme sul litisconsorzio necessario, per non essere state trattate congiuntamente le controversie della società e dei soci. La Corte lo ritiene fondato e lo accoglie.

Il punto di approdo è la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 04.06.2008: l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, con la conseguente imputazione automatica dei redditi pro quota, comporta che il ricorso proposto anche solo da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente tutti i soggetti. Ne deriva un caso di litisconsorzio necessario originario, con nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

Sul piano sostanziale, l’accertamento del reddito sociale e quello dei soci sono in rapporto di reciproca implicazione: non si può accertare il secondo senza accertare il primo. Sul piano processuale, la molteplicità dei giudizi ha storicamente dissolto l’unicità del rapporto tributario. Il rimedio che meglio concilia economia dei giudizi, contraddittorio e prevenzione del contrasto di giudicati è la riunione dei procedimenti connessi ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992.

La Corte esclude la praticabilità della sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.: nel caso di specie le parti dei processi non coincidono e l’accertamento è unico, non graduale. Non si tratta di processi da mettere in fila, ma da unificare. Quando i litisconsorti necessari abbiano avviato percorsi separati, la causa va proposta o riunita dinanzi a un unico giudice, che non può che essere quello preventivamente adito, con eventuale riunione dei ricorsi proposti altrove.

La peculiarità del caso è che l’avviso sociale era stato notificato e impugnato da società e soci, mentre i soci avevano separatamente impugnato anche gli avvisi personali. Ciò non basta: pur partecipando al processo sociale tutti i contraddittori necessari, non si celebra un processo unitario che coinvolga anche le regiudicande relative ai redditi dei soci per trasparenza. Poiché le cause pendevano contemporaneamente dinanzi al medesimo giudice, la riunione si trasformava in obbligo.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la Corte cassa entrambe le sentenze di merito, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti al primo giudice perché proceda alla celebrazione unitamente ai giudizi promossi dai soci avverso gli avvisi personali. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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