Terzo pignorato litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (Cass. civ. Sez. III n. 6040 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione di sorta. La sua mancata evocazione determina un difetto di integrità del contraddittorio e la nullità del giudizio di merito, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La nullità travolge l’intero processo e impone, in sede di legittimità, l’annullamento anche d’ufficio delle pronunce emesse e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’agente della riscossione ha pignorato i crediti vantati da una contribuente nei confronti di una fondazione teatrale, sulla base di una cartella di pagamento per crediti Iva e Irpef iscritti a ruolo per le annualità 2003, 2004 e 2005. La debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Varese ha accolto l’opposizione e dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva. La trattazione è stata disposta in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un profilo pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi: il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, svoltosi nel corso di un processo di espropriazione di crediti presso terzi, non è stato evocato il terzo pignorato, né la parte ricorrente lo ha evocato in sede di legittimità.
La Corte richiama il principio di diritto, di espresso valore nomofilattico, secondo cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario». Tale approdo, maturato nell’ambito del cd. “progetto esecuzioni” della Terza Sezione, ha superato ogni precedente incertezza, chiarendo che il terzo pignorato deve essere litisconsorte necessario in ogni opposizione, per ragioni «di sistema, di semplicità e di coerenza».
Il Collegio dichiara di voler dare piena continuità a tali principi, richiamando il precedente capostipite e le decisioni conformi, tra cui pronunce riferite alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973. Viene richiamata anche la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, con conseguente nullità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. La Corte richiama il principio secondo cui, integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata nei gradi di merito, resta viziato l’intero processo e si impone l’annullamento anche d’ufficio delle pronunce, con rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Varese, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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