Distanze tra fabbricati, metodo di misurazione e regolamenti edilizi (Cass. civ. Sez. II n. 19766 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza oordinanza endoprocessuale occorre guardare non alla forma esteriore o all’intestazione, ma al contenuto e all’effetto giuridico destinato a produrre. Hanno natura di sentenza, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili di passare in giudicato, i provvedimenti che ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ. contengono una statuizione di natura decisoria, anche quando non definiscono il giudizio. La sentenza non definitiva è impugnabile immediatamente, salva la riserva facoltativa di ricorso per cassazione ex art. 361 cod. proc. civ., entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. e, in mancanza di comunicazione o notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione. La distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti edilizi in misura superiore a quella codicistica va misurata in modo lineare, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, perché tali norme tutelano anche l’assetto urbanistico e non solo l’interesse a evitare intercapedini dannose.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo ha convenuto in giudizio la società costruttrice di un fabbricato limitrofo per ottenere l’arretramento della costruzione al rispetto delle distanze minime dal confine e dal proprio edificio. Il Tribunale ha accolto la domanda. La società ha proposto appello e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza non definitiva, ha dichiarato la nullità di un’ordinanza del giudice di primo grado e degli atti successivi, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali con nuovo consulente. Con la sentenza definitiva il gravame è stato accolto solo in parte, con condanna ad arretrare l’ala ovest dell’autorimessa.

Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, investendo la natura del provvedimento non definitivo, la rinnovazione della consulenza e la determinazione del confine e delle distanze. La società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. Essi erano rivolti avverso la sentenza non definitiva senza che la parte avesse fatto riserva di impugnazione. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la qualificazione del provvedimento dipende dal contenuto decisorio e non dalla forma, e ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse natura di sentenza per la coincidenza tra intestazione e contenuto.

La regola generale è quella dell’immediata impugnabilità della sentenza non definitiva, per evitare la preclusione da giudicato interno. In mancanza di riserva, l’impugnazione va proposta entro i termini degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. e, in caso di mancata comunicazione, entro sei mesi dalla pubblicazione. La Corte ha verificato che i termini risultavano ampiamente superati.

Il quinto motivo, relativo agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile, è stato dichiarato inammissibile per novità della questione. Il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di merito avesse dedotto la questione, violando il principio di autosufficienza. La censura era inoltre generica. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché rivolto anch’esso avverso la sentenza non definitiva.

Il settimo motivo è stato accolto in parte. La censura sulla determinazione del confine è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. È stata invece ritenuta fondata la doglianza sul metodo di misurazione delle distanze. La Corte ha distinto le distanze di cui all’art. 873 cod. civ., finalizzate a evitare intercapedini dannose e misurate linearmente solo per i fabbricati che si fronteggiano, dalle norme dei regolamenti edilizi che impongono distacchi maggiori o dal confine. Queste ultime tutelano anche l’assetto urbanistico: rileva quindi la distanza in sé, a prescindere dal fronteggiarsi degli edifici.

La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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