Revocazione per errore di fatto su questioni assorbite dal giudice di appello (Cass. civ. Sez. V n. 19848 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ai fini della sua decisività non rileva l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, sulla quale non si forma giudicato implicito, potendo essa essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. L’errore revocatorio consiste nella falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti, purché non cada su un punto controverso e non attenga a una errata valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
Le società contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento che avevano rettificato la rendita catastale proposta con Docfa nel 2010, con riferimento a una centrale geotermica. La CTP di Grosseto respinse il ricorso. La CTR Toscana, in accoglimento dell’appello, escluse dal calcolo i pozzi geotermici — qualificati come elementi essenziali della miniera — e incluse invece vapordotti, alternatori e trasformatori.
Investita del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso principale, rigettato quello incidentale delle società e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettato il ricorso originario, senza rinviare al giudice di appello.
La Motivazione della Corte
Le società hanno proposto revocazione per errore di fatto, deducendo l’omessa percezione dell’esistenza di motivi di ricorso che avrebbero imposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. Si trattava delle eccezioni rimaste assorbite in appello: erronea sovrastima dei costi dei pozzi, erronea determinazione del deprezzamento per vetustà e infondatezza nel merito della rendita attribuita ai pozzi.
La Corte muove dalla nozione di errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamando la recente Sez. U n. 20013 del 19.07.2024: l’errore deve derivare dall’erronea percezione dei fatti di causa, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve avere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Nella specie ricorrono tali requisiti.
Il giudice di appello, seguendo l’ordine logico delle questioni, aveva esaminato i criteri di determinazione della rendita catastale soltanto con riferimento ai beni inclusi nel calcolo — vapordotti, alternatori e trasformatori — e non ai pozzi, già esclusi. Le relative censure erano pertanto rimaste assorbite e potevano essere riproposte davanti al giudice del rinvio. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale che proponga censure avverso questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, poiché manca la soccombenza presupposto dell’impugnazione (Cass. n. 11270 del 2020; Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 23548 del 2012).
La Corte di cassazione avrebbe dunque dovuto cassare con rinvio, essendo ancora da definire le questioni assorbite. Erroneamente essa aveva ritenuto che le società avessero omesso di indicare le parti della perizia ritenute disattese, sul presupposto del valore di semplice allegazione difensiva della consulenza di parte; ma tali censure non potevano essere scrutinate, essendo rimaste estranee alla pronuncia di appello.
Il ricorso è accolto. È revocata l’ordinanza della Corte n. 31190 del 2023, limitatamente alla statuizione con cui, cassata la sentenza, era stato rigettato nel merito il ricorso originario; la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame degli altri motivi non ancora esaminati e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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