Accertamento alla società di persone: nullità per mancata integrazione del litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6548 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi relativi all’accertamento tributario nei confronti di una società di persone, l’unitarietà del rapporto tra la società e i soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta delle cause nel simultaneus processus. Il principio si applica anche quando l’accertamento riguardi l’Irap e l’Iva, oltre che le imposte sui redditi: l’Irap è imputata per trasparenza ai soci e, per l’Iva, sorge la necessità del simultaneus processus per l’inscindibilità delle situazioni quando l’accertamento sia fondato sugli stessi fatti ed effetttuato con un unico atto. La nullità del giudizio svoltosi a contraddittorio non integro è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con conseguente cassazione della sentenza e rimessione al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione costi relativi a sponsorizzazioni sportive ritenuti indeducibili, contestando una maggiore imposta a titolo di Irap e di Iva per l’anno 2016. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla deduzione dei costi di sponsorizzazione corrisposti ad associazioni sportive dilettantistiche.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo dimostrati tutti i presupposti per l’operatività della presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge. Nel giudizio di legittimità si costituiva la società e il socio accomandatario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per essere lo stesso svoltosi a contraddittorio non integro, con conseguente nullità anche della sentenza impugnata. Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24172 del 29/08/2025, che ha escluso la formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado del processo, tra cui rientra l’indebita pretermissione del litisconsorte necessario.
Nel merito della questione, la Corte ha confermato il principio per cui, nei giudizi relativi all’accertamento tributario nei confronti delle società di persone, l’unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti. Ha ribadito che il principio trova applicazione anche per Irap e Iva, richiamando il proprio consolidato orientamento espresso, tra le altre, da Cass. n. 19741 del 2025, n. 10578 del 2025 e Sezioni Unite n. 14815 del 2008.
Nel caso di specie, dagli atti risultava che i giudizi di merito si erano svolti senza la partecipazione dei soci della società contribuente, mentre nel giudizio di legittimità si era costituito il solo socio accomandatario. La Corte ha conseguentemente dichiarato la nullità dell’intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci.
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Nota della Redazione
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