Disconoscimento del credito d’imposta e controllo automatizzato ex art. 36-bis (Cass. civ. Sez. 5 n. 3126 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti d’imposta, il relativo disconoscimento può essere operato dall’Amministrazione finanziaria tramite la procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, senza necessità di preventiva comunicazione di irregolarità, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base del mero riscontro obiettivo dei dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi. Il provvedimento di diniego di un’istanza di rimborso, divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, preclude al contribuente la possibilità di portare successivamente in detrazione il credito in dichiarazioni relative ad anni successivi, pena l’elusione dei termini di decadenza previsti per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, veniva recuperata una somma a titolo di IRES per l’anno 2016. Il recupero derivava dal disconoscimento di un credito d’imposta, relativo alla c.d. Tremonti-Ambiente, per un investimento in un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, invece, riformava la decisione, dichiarando legittimo l’atto impugnato. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso. Ha ricordato che è legittimo il disconoscimento di un credito d’imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora l’attività abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, essendo effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione. Il disconoscimento deve invece seguire le procedure ordinarie solo quando sia necessaria una complessa attività istruttoria. Nel caso concreto, il credito era già stato escluso da un precedente provvedimento di diniego, non impugnato, sicché il disconoscimento in cartella costituiva un mero riscontro cartolare, rendendo superflua la comunicazione preventiva di irregolarità.
La Corte ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, relativo alla dedotta contraddittorietà della motivazione e all’emendabilità della dichiarazione. Quanto alla motivazione, ha ribadito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. limita il sindacato di legittimità alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., non ravvisabile nel caso di specie. Quanto all’emendabilità, ha osservato che la detrazione era stata esclusa indipendentemente da tale profilo, in forza del già citato provvedimento di diniego del rimborso, divenuto definitivo.
Gli ultimi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha evidenziato che la contribuente aveva presentato una richiesta di rimborso per l’anno 2010, rigettata con provvedimento espresso e motivato, non impugnato. Pertanto, il diniego si era consolidato e la società non avrebbe potuto portare il credito in detrazione nella successiva dichiarazione. Facendo applicazione del principio già affermato per il credito IVA, la Corte ha precisato che, in assenza di indicazione dell’ammontare del credito spettante da parte dell’Ufficio, nessun credito può essere portato in detrazione nei successivi periodi d’imposta.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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