Cancellazione della società e cessazione della capacità processuale: non retroattività dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 (Cass. civ. Sez. 5 n. 14627 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, intervenuta anteriormente al 13 dicembre 2014, determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale di agire e di essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore. L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione ai soli fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, non ha valenza interpretativa ed è privo di efficacia retroattiva: il suo presupposto di applicazione è che la richiesta di cancellazione sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e cioè a partire dal 13 dicembre 2014. Il difetto di legittimazione passiva della società estinta è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere iniziata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società di capitali un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente al periodo d’imposta 2011, contestando operazioni soggettivamente inesistenti e riprese a tassazione di imponibile non dichiarato sulla base di un p.v.c. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale riformava integralmente la decisione, ravvisando l’assenza di diligenza della contribuente e la conoscibilità della frode. La società, cessata in data 31.12.2012 e cancellata dal registro delle imprese il 17.06.2013, e l’ex liquidatore in qualità di ex socio e successore proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inesistenza della notifica dell’avviso effettuata nei confronti di un ente ormai estinto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’estinzione della società, sollevata nella memoria illustrativa. L’art. 7-sexies della legge n. 212/2000, che disciplina l’inesistenza della notificazione degli atti impositivi nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, non trova applicazione alla fattispecie perché entrato in vigore solo il 18 gennaio 2024. La società, cessata il 31.12.2012 e cancellata dal registro delle imprese il 17.06.2013, era estinta da oltre due anni al momento della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 18 giugno 2015 nelle mani dell’ex liquidatore.
Quanto alla disciplina della c.d. ultrattività quinquennale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, la Corte ne esclude l’applicabilità al caso di specie. La norma, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione della società ai soli fini fiscali, reca disposizioni di natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva. Il presupposto della sua applicazione è che la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e cioè a partire dal 13 dicembre 2014, mentre nel caso di specie la cancellazione era già avvenuta nel 2013. In applicazione dell’art. 2495 cod. civ., l’estinzione determina la cessazione della capacità processuale dell’ente e il conseguente difetto di legittimazione passiva ab origine, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione della società perché la causa non poteva essere iniziata.
Quanto alla posizione del socio, la Corte esamina i motivi di ricorso. È infondato il motivo di extrapetizione: la questione della legittimità dell’accertamento, comprensiva del coefficiente di determinazione del maggior dovuto, era oggetto di gravame. È inoltre infondato il motivo relativo alla motivazione dell’avviso, che risulta sufficientemente dettagliata e si compenetra con quella del p.v.c., il quale descrive una tipica frode carosello in cui la contribuente era inserita a titolo di società filtro. È infine infondato il motivo in tema di detrazione IVA: l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, onere assolto nella specie, mentre la società non ha fornito la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il ricorso del socio è pertanto rigettato, con condanna alla rifusione delle spese di lite e alla sanzione ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., che configura un’ipotesi di abuso del processo per la parte che non vi si sia attenuta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.