Errore percettivo del giudice di merito e omesso esame del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. V n. 19864 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo a orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei ristretti limiti di tale disposizione, quando l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto. L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito: ove questi abbia ritenuto che una certa domanda fosse compresa nel thema decidendum, la relativa statuizione, ancorché erronea, non è direttamente censurabile per ultrapetizione, poiché l’errore attiene al momento logico dell’accertamento della volontà della parte e può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa per il mancato pagamento di diversi atti esattoriali. La contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Roma, eccependone la nullità per inesistenza della notificazione a mezzo PEC, la mancata notifica delle cartelle, la carenza dei requisiti minimi e l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non documentata la regolarità delle notifiche di tre cartelle. In appello la CGT di secondo grado del Lazio accoglieva il gravame principale dell’ente e rigettava quello incidentale, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 1, commi 537-542, legge n. 228/2012, per non avere la CGT di secondo grado tenuto conto dell’avvenuto discarico dei ruoli sottesi alla comunicazione preventiva, a seguito di istanza di sospensione legale mai riscontrata dall’ente riscossore.
La Corte riqualifica preliminarmente il motivo, ravvisandovi una censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché investe il mancato esame di un fatto controverso tra le parti e potenzialmente decisivo. In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, la ricorrente ha dimostrato di avere formulato, fin dal primo grado, l’istanza ex art. 1, comma 541, legge n. 228/2012, lamentando l’intervenuta prescrizione o decadenza del diritto di credito: circostanza del tutto sorvolata dal giudice del gravame.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e idoneo a orientare in senso diverso la decisione, è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei ristretti limiti di tale disposizione, qualora consista nell’omesso esame del fatto (Cass. n. 37382 del 2022).
Quanto all’interpretazione della domanda, la Corte ribadisce che essa spetta al giudice del merito. La statuizione che ritenga compresa una questione nel thema decidendum, ancorché erronea, non è censurabile per ultrapetizione, poiché il giudice ha comunque motivato sul punto. Il dedotto errore non si configura come error in procedendo, ma attiene all’accertamento della volontà della parte, concretando una carenza interpretativa sindacabile solo come vizio di motivazione (Cass. n. 2630 del 2014, Cass. n. 2096 del 2007).
Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame comprensivo dello scrutinio del fatto precedentemente obliterato, con regolazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.