Omesso esame dell’istanza di annullamento per prescrizione o decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 19863 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di appello che, investita dell’istanza di annullamento in autotutela per prescrizione o decadenza del credito tributario, si soffermi su un profilo eccentrico, quale la forza maggiore esimente dalle sanzioni. Il giudice di legittimità può riqualificare il motivo formulato come violazione di legge quando la censura investa l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti. L’errore di percezione su tale fatto, idoneo a orientare in senso diverso la decisione, è sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e il relativo errore, ove si traduca in una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, resta vizio di motivazione.

Il Fatto

Nei confronti di una società contribuente veniva notificata una cartella di pagamento, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972, per l’omesso versamento dell’Iva periodica e a saldo indicata in dichiarazione nel Modello Unico 2013, anno d’imposta 2012.

La contribuente impugnava la cartella davanti alla CTP di Roma, deducendo l’illegittimità del modello, il difetto di motivazione sugli interessi, l’omessa comunicazione di irregolarità, l’illegittimità della notifica a mezzo PEC e l’erroneo computo degli aggi. Con memoria illustrativa deduceva l’annullamento dei carichi esattoriali ex art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012 a seguito di istanza in autotutela rimasta senza risposta, oltre all’esimente della forza maggiore ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997. Rigettato il ricorso in primo grado e in appello, la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, non risultando notificato ai difensori della ricorrente alla stregua delle relate allegate. Nel merito, ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.

Il motivo è preliminarmente riqualificato: pur formalmente dedotto come falsa applicazione dell’art. 1, commi 538, 539 e 540, legge n. 228/2012, esso contiene una censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., investendo il mancato esame di un fatto controverso e potenzialmente decisivo. Non osta il disposto dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., poiché le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello risultano diverse.

La Corte valorizza la trascrizione, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, della porzione dell’istanza ex art. 1, comma 541, legge n. 228/2012 depositata in primo grado, in cui si menzionava la “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”. A fronte di una doglianza ancorata alla prescrizione o decadenza, la CTR si è soffermata sul solo profilo della forza maggiore, indugiando su un elemento eccentrico rispetto all’istanza.

Richiamando Cass. n. 37382 del 2022, la Corte ribadisce che l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione e idoneo a orientare in senso diverso la decisione, è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando consista nell’omesso esame del fatto. Sul piano dell’interpretazione della domanda, richiamando Cass. n. 2630 del 2014 e Cass. n. 2096 del 2007, si afferma che tale interpretazione spetta al giudice del merito e che l’errore su di essa, ove attenga all’accertamento della volontà della parte, è sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il motivo è pertanto accolto, la sentenza d’appello cassata e la causa rinviata alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame comprensivo dello scrutinio del fatto in precedenza obliterato, con regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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