Giudicato sui rapporti di durata e ultrattività nei compensi dei lettori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19941 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo. Il giudicato spiega quindi la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Il giudicato esterno, provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato attività come lettore di madre lingua presso una università, in forza di successivi contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980. Una transazione giudiziale del 1998 aveva riconosciuto la natura a tempo indeterminato del rapporto e una retribuzione parametrata al professore non di ruolo di scuola media superiore, con corresponsione delle differenze maturate al 31 ottobre 1994.
Dopo una pronuncia di legittimità del 2008, che aveva affermato il diritto al trattamento del ricercatore confermato con decorrenza dalla prima assunzione, e una sentenza della Corte d’appello di Lecce del 2013, confermata nel 2016, la ricorrente ha dedotto la mancata ottemperanza al giudicato formatosi tra le parti. In particolare ha contestato il pagamento delle differenze retributive per il solo periodo compreso tra il 1° novembre 1994 e il 31 dicembre 2008, l’erogazione degli interessi legali solo dal 1° gennaio 2009 e il mancato riconoscimento degli interessi sulle differenze successive. Il Tribunale ha accolto la domanda solo per un profilo; la Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello in parte, rigettando la domanda sulle differenze retributive del periodo successivo al 31 dicembre 2008.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio per cui il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi, con la conseguenza che la sua interpretazione segue l’esegesi delle norme e non quella degli atti e dei negozi giuridici. Gli eventuali errori interpretativi del giudice di merito sono pertanto sindacabili in sede di legittimità come violazione di legge. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 11501 del 9 maggio 2008 e, in senso conforme, alla Sez. III n. 30838 del 29 novembre 2018.
La Corte rileva che la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2161 del 2013 è passata in giudicato nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 anche per il periodo successivo al 1° novembre 1994, in virtù del consolidamento della situazione antecedente. Tale affermazione non è stata impugnata nel ricorso deciso dalla ordinanza n. 17277 del 2016, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo sul punto.
Il convincimento espresso nella sentenza impugnata — secondo cui le due pronunce precedenti avrebbero ritenuto inapplicabile la norma solo in relazione all’eccezione di estinzione sollevata dall’università, senza affrontare la portata sostanziale della disposizione — non è conforme al canone dell’interpretazione letterale. Il giudice di merito ha così ritenuto erroneamente di poter applicare le disposizioni sostanziali sopravvenute a periodi retributivi successivi.
Trova quindi applicazione il principio di diritto per cui, nei rapporti di durata, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, il quale esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo, con l’unico limite della sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Principio affermato in tema di lettori da Sez. L n. 20765 del 17 agosto 2018. Nella specie il giudicato inter partes, alla data di definizione del giudizio di rinvio, comporta l’accoglimento del primo motivo, perché la norma di interpretazione autentica era già intervenuta e la corte di merito ne aveva inequivocabilmente escluso l’applicazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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