Divieto di reformatio in peius sulle spese del grado in assenza di impugnazione incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21991 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento parziale dell’appello della parte soccombente in primo grado, che non comporti rigetto, anche solo parziale, della domanda della parte vittoriosa, non determina, in difetto di impugnazione incidentale sul punto, la caducazione della condanna alle spese. La preclusione derivante dal giudicato interno impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte appellante. La pronuncia che rimette in discussione la statuizione sulle spese del primo grado, non impugnata, è affetta da vizio di extrapetizione, configurandosi un eccesso di potere giurisdizionale. Il divieto di reformatio in peius consegue all’effetto devolutivo dell’impugnazione e all’acquiescenza, che delimitano il thema decidendum in appello.
Il Fatto
Un avvocato aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dalla Cassa forense per il pagamento del contributo soggettivo minimo, del contributo integrativo, di sanzioni e interessi. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. La Corte d’Appello, accolto il gravame limitatamente all’an del contributo integrativo e annullata la cartella per il residuo, aveva compensato le spese del doppio grado nella misura del 50%, condannando il professionista al pagamento della restante metà.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ravvisandone la connessione logica. Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. per la mancata motivazione sulla qualificazione dell’appello, integralmente accolto. Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 91, 92, 329 e 342 cod. proc. civ. per l’illegittima statuizione sulle spese, modificata in peius rispetto alla sentenza di primo grado non impugnata.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’accoglimento parziale dell’appello della parte soccombente in primo grado non comporta la caducazione della condanna alle spese, in difetto di impugnazione sul punto. La preclusione del giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della fase precedente, qualora la situazione sostanziale sia stata valutata in senso più favorevole all’appellante.
La sentenza impugnata, nel rimettere in discussione la pronuncia sulle spese del primo grado non impugnata, è stata ritenuta viziata da extrapetizione. Il giudice d’appello non può, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, adottare una decisione più sfavorevole all’appellante rispetto alla sentenza gravata, essendo preclusa la reformatio in peius in danno dello stesso.
La Corte di merito, senza coerenza con la decisione di accoglimento dell’unico motivo di appello, aveva riformato l’integrale statuizione sulle spese del giudizio di prime cure, modificandola in senso sfavorevole al ricorrente. Quanto alle spese del giudizio di gravame, la fondatezza dell’unico motivo non integrava un accoglimento parziale, non potendo trovare applicazione l’istituto della reciproca soccombenza.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché riesamini il regime delle spese anche per il giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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