Accordi sindacali non esonerano dalla prova delle ragioni del trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5407 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli accordi sindacali che prevedono specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine e riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie non esonerano il datore di lavoro dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. L’esclusiva indicazione delle procedure da seguire nei processi di riequilibrio dell’organico non integra una piena autosufficienza probatoria della ragione giustificativa. La fonte collettiva non può derogare in via generale, astratta e preventiva alla regola di legge, dovendosi verificarne nel caso concreto l’effettiva condizione di eccedentarietà. L’autonomia collettiva resta subordinata al rispetto delle norme inderogabili in materia di ius variandi.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società con contratto a tempo determinato presso un polo corrispondenza. Una sentenza di appello aveva dichiarato la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio. In fase di ripristino del rapporto, il lavoratore era stato trasferito presso un centro smistamento in altra regione in forza di un accordo sindacale, nonostante l’assenza di posizioni vacanti nella sede di provenienza e la necessità di assistere familiari disabili.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, dichiarando la nullità del trasferimento e ordinando l’assegnazione alla sede di provenienza. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato integralmente la domanda, ritenendo il trasferimento regolato dall’accordo sindacale e sorretto da effettive ragioni tecniche e organizzative. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo e il terzo motivo, connessi perché evocano la comune violazione dell’art. 2103 cod. civ. e il relativo regime probatorio. Il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2103 cod. civ., sostenendo l’inderogabilità dell’onere probatorio sulle ragioni giustificative del trasferimento e il mancato assolvimento dello stesso da parte della società.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento di dipendenti postali. Il rispetto di precedenti accordi, analoghi a quello in esame, che prevedano specifici criteri per la collocazione dei lavoratori riammessi presso sedi eccedentarie, non vale a esonerare la società dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento. Vengono richiamate Cass. n. 1597/2016, n. 6407/2017 e n. 11180/2019, nonché, in riferimento allo ius variandi, Cass. n. 4989/2014.

Tali principi restano applicabili anche all’accordo specificamente considerato. Sul medesimo accordo la Corte richiama le successive n. 25303/2022 e n. 21343/2024, sebbene a parti invertite: il rispetto dell’accordo non esonera la società dalla prova delle ragioni giustificative, dovendo la disciplina in esso posta essere letta con quella, di fonte superiore, recata dall’art. 2103 cod. civ.

La Corte rileva inoltre che difetta la prova della condizione di eccedentarietà al momento della riammissione in servizio presso gli uffici ubicati in regioni non comprese nell’allegato richiamato. Gli elenchi trimestrali inviati alle organizzazioni sindacali offrono una rappresentazione statica del dato occupazionale e non rispecchiano la dinamica della copertura degli uffici.

L’accordo, pertanto, pur perseguendo la finalità di fronteggiare in modo trasparente uno squilibrio occupazionale, non integra una piena autosufficienza probatoria: resta necessaria la verifica nel caso concreto, nella specie omessa, dell’effettiva condizione di eccedentarietà. La fonte collettiva non può derogare in via generale, astratta e preventiva alla regola di legge. La Corte accoglie quindi il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli per gli accertamenti in fatto necessari, demandandole anche la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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