Progressioni stipendiali e anzianità maturata con contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20076 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, di carattere incondizionato, impone di computare l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine ai fini delle progressioni stipendiali. La sola circostanza che la progressione presupponga anche una valutazione positiva non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento. Ove il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l’abbia omessa sul presupposto della non computabilità dei periodi a termine, il giudice accerta la maturazione dell’anzianità e il diritto del dipendente ad essere valutato; la condanna alle differenze retributive è possibile solo se la valutazione positiva sia già avvenuta.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta a tempo indeterminato da un ente pubblico di ricerca dal 1.10.2003, aveva in precedenza svolto attività di ricerca con contratti di collaborazione occasionale e a tempo determinato a partire dal 1.9.1997. L’ente aveva riconosciuto la sola anzianità maturata dopo l’assunzione in ruolo, negando le progressioni economiche e giuridiche orizzontali in favore del personale proveniente da contratti a termine o atipici.
Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’anzianità maturata nei precedenti rapporti, respingendo le domande di inquadramento nelle posizioni stipendiali superiori e di pagamento delle differenze retributive. La Corte di Appello di Roma, accogliendo l’appello incidentale dell’ente, aveva integralmente rigettato la domanda originaria: il passaggio di posizione stipendiale non è automatico, ma subordinato a una verifica positiva sulla regolarità dell’attività prestata. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è incentrato sull’attribuzione al datore di lavoro, da parte della sentenza impugnata, del potere di scegliere se effettuare o meno la valutazione del periodo lavorato a termine ai fini delle progressioni economiche previste dal contratto collettivo, senza considerare la clausola 4 dell’Accordo quadro. La Corte ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità e riqualifica il quinto motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006 deve essere riconosciuta l’anzianità maturata prima dell’acquisizione dello status a tempo indeterminato, quando le funzioni svolte siano identiche a quelle esercitate con il contratto a termine. Il principio di non discriminazione impedisce di ritenere il lavoratore in situazione differente per il mancato superamento del concorso pubblico (Cass. n. 27950/2017, conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020).
Il principio è valorizzato alla luce della giurisprudenza europea: la clausola 4 esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, con disapplicazione di ogni contraria disposizione interna. Le maggiorazioni retributive legate all’anzianità costituiscono condizioni di impiego e possono essere negate solo in presenza di una giustificazione oggettiva, non sufficiente essendo la natura pubblica del datore di lavoro né la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo.
In una fattispecie analoga, la Corte ha precisato che il datore di lavoro deve includere nel calcolo dell’anzianità anche il servizio a termine e attivare, alla maturazione del periodo così determinato, la procedura valutativa (Cass. n. 7584/2022). La sola previsione della valutazione positiva non integra ragione oggettiva. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo escluso il diritto alle superiori posizioni fino all’espletamento della verifica e ritenendo esperibili solo azioni risarcitorie. La Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se la valutazione positiva fosse già avvenuta ad altri fini e, in caso negativo, la maturazione dell’anzianità e il diritto ad essere valutata. Accolti il primo, secondo, terzo e quinto motivo, assorbito il quarto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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