Licenziamento disciplinare senza contestazione e omessa pronuncia sull’aliunde perceptum (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9264 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento connotato da motivi disciplinari, ancorché irrogato per giusta causa, è ontologicamente disciplinare e impone l’osservanza delle garanzie procedimentali dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, tra cui la previa contestazione degli addebiti. La radicale violazione del procedimento disciplinare rende il fatto giuridicamente insussistente e determina l’applicazione della tutela reintegratoria, restando superflua ogni istruttoria volta a dimostrare la fondatezza di un fatto mai contestato. Integra omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., il silenzio del giudice di appello sull’eccezione di aliunde perceptum quando tra il decisum e l’eccezione non sussista né rapporto di incompatibilità logico-giuridica né di presupposizione necessaria. Non è invece ravvisabile il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ. quando l’omesso esame riguardi questioni o istanze istruttorie e non un fatto storico decisivo e controverso.
Il Fatto
Il lavoratore, dopo un lungo rapporto di agenzia, era stato assunto a tempo indeterminato con qualifica di quadro e contestualmente aveva stipulato un patto di non concorrenza, con compenso di diecimila euro da corrispondersi entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto. Nel dicembre 2019 la società lo aveva licenziato per giusta causa, contestandogli la violazione dell’obbligo di non concorrenza e la creazione di realtà concorrenti, con conseguente flessione del fatturato.
Il lavoratore aveva impugnato il recesso davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la nullità del patto e la reintegrazione o, in subordine, la tutela indennitaria. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, annullandolo con la tutela reintegratoria, aveva liquidato dodici mensilità di indennità risarcitoria e dichiarato la nullità del patto, rigettando le domande riconvenzionali della società. La Corte d’Appello aveva respinto il gravame della società, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, la Corte ribadisce che il vizio non ricorre quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto, ravvisabile allorché la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, come nel caso in cui il riconoscimento del licenziamento presupponga l’irrilevanza della vicenda estintiva dedotta.
Il secondo motivo è invece accolto. La società aveva reiterato in appello l’eccezione di aliunde perceptum, deducendo che il lavoratore, nel periodo di forzata inattività, aveva percepito altri redditi detraibili dall’indennità risarcitoria. La Corte osserva che il silenzio della Corte territoriale su tale eccezione integra l’omessa pronuncia, poiché tra il decisum e l’eccezione non sussiste né un rapporto di incompatibilità logico-giuridica né di presupposizione necessaria. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per l’accertamento dell’eventuale aliunde perceptum detraibile.
Il terzo motivo, relativo al rigetto delle istanze istruttorie, è dichiarato assorbito: la radicale violazione del procedimento disciplinare implica che il fatto deve dirsi giuridicamente insussistente, con conseguente tutela reintegratoria, rendendo superflua ogni istruttoria sul fatto mai contestato.
Il quarto motivo è inammissibile. La Corte richiama la nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ. e precisa che oggetto del vizio è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di questioni o istanze istruttorie. Il quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.
Nota della Redazione
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