Ius superveniens e spese nell’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 20168 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che sancisce l’inammissibilità dell’azione e dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo, costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione «diretta» di un estratto di ruolo, rectius del suo contenuto. La regola opera anche quando le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione di merito sulle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per la statuizione sulle spese. In tal caso la decisione impugnata è corretta, se del caso con motivazione integrata, e il ricorso va rigettato.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva dichiarato inammissibile il proprio appello, limitatamente alla compensazione delle spese di lite. La Regione è rimasta intimata.

La vicenda prende avvio da una sentenza di accoglimento dell’opposizione a una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo. Quella sentenza era stata impugnata esclusivamente per la statuizione sulle spese, con acquiescenza sul merito delle pretese creditorie.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso introduttivo avverso estratto di ruolo e sottese cartelle, sebbene la questione fosse coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado sulla validità dell’opposizione per prescrizione del credito.

La Corte individua la questione centrale nell’applicabilità dello ius superveniens dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale azione e impugnazione sarebbero state inammissibili, laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito e la controversia prosegua soltanto per le spese.

Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 3812/2023), il Collegio afferma che lo ius superveniens costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione diretta di un estratto di ruolo, che, in virtù della norma richiamata, sarebbe stata dichiarata inammissibile.

Pertanto, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e infondatezza della doglianza, la decisione impugnata — se del caso con motivazione integrata — deve ritenersi corretta, con conseguente rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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