Il disconoscimento delle copie delle cartelle deve essere specifico e autosufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 18301 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., qualora l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento delle cartelle di pagamento, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale ha l’onere di indicare specificamente le ragioni dell’asserita difformità, non essendo a tal fine sufficiente un generico e meramente formale disconoscimento. La contestazione, per essere chiara e univoca, deve concretarsi nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. In ogni caso, il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità non può negare automaticamente ogni efficacia probatoria alle copie, ma è tenuto a valutarne la forza dimostrativa alla luce degli elementi istruttori disponibili, ivi compresi quelli di natura presuntiva. Inoltre, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza di censure eterogenee (quali la violazione di legge, l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione), renda impossibile l’interpretazione e la sussunzione delle doglianze. L’eventuale questione non esaminata nei gradi di merito deve essere allegata e, in ossequio al principio di autosufficienza, deve essere indicato l’atto processuale in cui è stata dedotta. Dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento consegue l’irretrattabilità dei crediti iscritti a ruolo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione, sostenendo di non aver mai ricevuto le sottese cartelle di pagamento né i prodromici avvisi di accertamento.
Accolta la domanda in primo grado, la Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile l’appello dell’agente perché tardivo. Questa Corte, con sentenza n. 23055/2016, cassava tale pronuncia con rinvio, ritenendo correttamente interposto l’appello entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Il giudice del rinvio accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo la regolare notifica di sei delle sette cartelle, sulla base degli estratti di ruolo e delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’interesse a ricorrere, rilevando come l’annullamento automatico di alcune cartelle ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 e ex art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021 non determini una carenza di interesse, poiché oggetto del giudizio è la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile. La censura, mescolando la violazione di legge con il vizio di motivazione e l’omessa pronuncia, presenta ragioni eterogenee e incompatibili, non consentendo alla Corte di individuare con chiarezza le differenti doglianze. Il ricorrente non ha inoltre adempiuto all’onere di autosufficienza, non avendo indicato in quale atto processuale aveva contestato la valenza probatoria delle copie o aveva reiterato le eccezioni assorbite in primo grado.
Nel merito, la Corte richiama il principio per cui la fotocopia ha la stessa valenza probatoria dell’originale ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. e che il disconoscimento della conformità della copia all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., deve essere specifico, indicando le parti in cui la copia differisce dall’originale. È insufficiente un mero disconoscimento formale (ex plurimis, Cass. n. 8604/2025; Cass. n. 30923/2024; Cass. n. 23213/2024).
La Corte precisa che, anche in caso di disconoscimento specifico, il giudice non può limitarsi a negare efficacia alle copie per la mancanza di certificazione di conformità, ma deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori, attribuendo rilievo anche all’attestazione dell’agente della riscossione (Cass. n. 1324/2022). Tale principio, già affermato per la relata di notifica, viene esteso agli estratti di ruolo, che l’agente produce in copia.
La statuizione del giudice del rinvio risulta quindi conforme a diritto, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. Quanto all’omessa notifica degli avvisi di accertamento, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 23397/2016 sull’irretrattabilità dei crediti iscritti a ruolo. Il secondo motivo è respinto, avendo l’agente della riscossione dimostrato, con la produzione della relata di notifica, la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio.
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Nota della Redazione
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