Spese lite tributarie rilevano le fasi non le attività limite riduzione (Cass. civ. Sez. V n. 20177 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, la liquidazione avviene per fasi e non per singole attività, né distinguendo tra diritti e onorari, voci ormai abrogate. Il giudice non può in alcun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il compenso evocato dai parametri ha accezione omnicomprensiva e corrisponde a un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza, con la conseguenza che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello anche per il grado precedente. Il valore della controversia si determina secondo il criterio del disputatum.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato un estratto di ruolo e le sottese cartelle esattoriali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio da una precedente pronuncia di legittimità, aveva accolto l’appello, liquidando le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di legittimità.
Avverso tale sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla statuizione accessoria: liquidazione in misura inferiore alla nota spese senza motivazione specifica sul discostamento dai parametri, e liquidazione omnicomprensiva per ciascun grado, senza distinzione delle fasi e in misura inferiore ai minimi tabellari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le due doglianze, strettamente connesse, e ne affronta preliminarmente un profilo di ammissibilità. Non si pone la questione relativa allo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che avrebbe reso inammissibili azione e impugnazione ove le parti avessero prestato acquiescenza al merito: la Corte rileva che l’ordinanza di rinvio aveva già implicitamente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, accogliendo il motivo sulla liquidazione delle spese.
La Corte ricostruisce il quadro dei parametri. Richiama le Sezioni Unite n. 17405 del 2012 e le pronunce conformi sul carattere omnicomprensivo del compenso: i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione. Se il giudizio di primo grado si è concluso prima dell’entrata in vigore del nuovo d.m., i nuovi parametri non operano per quel grado; ma, in caso di riforma, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. anche delle spese del grado precedente, applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello.
Quanto all’esercizio del potere discrezionale, nel vigore della originaria formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 esso non era soggetto al controllo di legittimità, ma la motivazione era doverosa in caso di ulteriore aumento o diminuzione, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche, non consone al decoro professionale. La modifica del d.m. n. 37 del 2018, applicabile alla fattispecie, stabilisce invece che i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, con inderogabilità delle riduzioni massime.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia 427/2017 sull’art. 101 TFUE, e osserva che i parametri, pur predisposti dal CNF, sono adottati dal Ministero della giustizia previo parere del Consiglio di Stato, dunque da un organo statale per scopi di interesse generale di trasparenza e unitarietà dei compensi.
Sul valore della controversia, la Corte applica il criterio del disputatum: rileva che il valore è pari a Euro 62.277,98, non essendo stata proposta impugnazione solo per le spese, e che l’importo minimo liquidabile per scaglione e fasi risultava superiore a quello riconosciuto in appello. Essendo state liquidate somme inferiori ai minimi tabellari, il ricorso è accolto: la sentenza è cassata e, non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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