Il giudice deve valutare singolarmente e complessivamente gli indizi di una frode carosello (Cass. civ. Sez. 5 n. 7610 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Il giudice di merito, a fronte di elementi indiziari allegati dalla parte su cui incombe l’onere della prova, non può limitarsi a una mera valutazione di insufficienza o irrilevanza, ma è tenuto a verificarli sia singolarmente sia nella loro valutazione complessiva, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ.. Solo in esito a tale duplice valutazione può concludere negativamente in ordine all’inidoneità degli elementi noti a provare il fatto ignoto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, con il quale, per l’anno d’imposta 2015, contestava l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendola parte di una frode carosello. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della società, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza oggi impugnata, respingeva l’appello dell’Ufficio.
Il giudice d’appello, pur riconoscendo che la situazione complessiva presentasse elementi di forte ambiguità e criticità (stretto legame familiare tra le persone fisiche interessate, stessa sede sociale, documenti reperiti negli stessi computer), riteneva che l’Amministrazione non avesse fornito specifici elementi probatori atti a dimostrare la consapevolezza, anche solo indiziaria, della società contribuente in ordine al carattere fraudolento delle operazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione aveva denunciato la violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dei principi europei in materia di frodi all’IVA. Nel ricostruire il quadro ermeneutico, la Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 22/10/2015, C-277/14; CGUE, 11/01/2024, C-537/22), secondo cui al soggetto passivo non può essere richiesto di effettuare verifiche complesse e approfondite come quelle che l’Amministrazione ha i mezzi per compiere, ma la diligenza esigibile è parametrata ai mezzi di cui dispone per accorgersi dell’inserimento in una catena fraudolenta.
La S.C. ha poi precisato che l’onere probatorio dell’Amministrazione si concentra su due elementi di valenza costitutiva: l’alterità soggettiva delle operazioni e la conoscenza o doverosa conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione IVA. Sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass., 20/07/2020, n. 15369; Cass., 04/10/2018, n. 24321) che consente la prova anche per presunzioni.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva del tutto omesso l’esame dei singoli elementi indiziari prodotti dall’Amministrazione e la loro valutazione complessiva, limitandosi a una conclusione apodittica di insufficienza. Tale incedere argomentativo viola l’art. 2729 cod. civ., che impone al giudice di articolare il procedimento logico in due momenti: la previa analisi di tutti gli indizi, per scartare quelli irrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli isolati, per verificarne la concordanza (c.d. convergenza del molteplice). La Corte ha specificato che tali criteri guidano non solo l’esito positivo della prova indiziaria, ma anche quello negativo, sicché il giudice non può limitarsi a negare la rilevanza senza compiere la verifica richiesta.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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