Nessun assegno ad personam al docente di religione già dipendente della Difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20236 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego, il dipendente di ruolo di un’amministrazione statale che divenga insegnante di religione cattolica prima a tempo determinato e poi di ruolo presso un’altra amministrazione non ha diritto all’assegno personale pensionabile previsto dagli artt. 202 del T.U. n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993, ove lo stipendio goduto nella prima posizione fosse superiore a quello della nuova qualifica. Il riconoscimento dell’assegno presuppone un passaggio di carriera fondato sull’unitarietà del rapporto di lavoro presso l’amministrazione statale. Tale unitarietà è esclusa quando tra il rapporto di ruolo presso la prima amministrazione e l’assunzione in ruolo presso la seconda si interponga un lungo periodo di lavoro a termine, che spezza la continuità del servizio. Il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e indeterminato opera all’interno della medesima amministrazione e non estende i diritti maturati presso altra amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di ruolo del Ministero della Difesa dal 1976 al 1995 con inquadramento nella VII qualifica funzionale, era divenuto insegnante di religione cattolica dal 1° settembre 1995, dopo aver conseguito il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose ed essere stato designato dalla Curia Vescovile. Aveva prestato servizio a tempo determinato fino all’assunzione in ruolo, avvenuta dal 1° settembre 2005.

Con ricorso depositato nel 2008 aveva convenuto in giudizio l’amministrazione scolastica per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno ad personam e dell’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Bari aveva poi accolto l’appello delle amministrazioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui le amministrazioni hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

I tre motivi — violazione dell’art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993 e dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, della Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 — sono esaminati congiuntamente per connessione e rigettati.

La Corte muove dalla premessa che l’assegno personale si fonda sul passaggio di carriera, il quale presuppone il mantenimento dell’unitarietà del servizio presso l’amministrazione statale. Nella specie tale unitarietà manca. Tra il rapporto di ruolo presso il Ministero della Difesa e l’assunzione in ruolo nel comparto scolastico si è interposto un decennio di lavoro a termine. Il collegio esclude che il passaggio possa perfezionarsi in due momenti distinti e lontani tra loro dieci anni, perché l’istituto richiede proprio la continuità del servizio.

La dichiarazione di opzione del 31 agosto 1995 non muta la conclusione: essa palesa che il trasferimento trovò causa esclusivamente nella volontà dell’interessato. Per la stessa ragione non è configurabile l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per un duplice ordine di ragioni: il passaggio si sarebbe verificato nel 1995, prima dell’entrata in vigore della norma e dell’art. 18 del d.lgs. n. 80/1998; e l’istituto del passaggio diretto integra una cessione del contratto, che esige un rapporto trilaterale con l’accordo del dipendente e di entrambe le amministrazioni, mentre qui rileva la sola volontà del lavoratore.

Il collegio richiama l’ordinanza della Sezione L n. 31123 del 2 novembre 2021, secondo cui in caso di dimissioni e successiva assunzione ex nunc non compete alcun assegno ad personam, sia perché la disciplina riguarda i soli dipendenti statali, sia perché il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore. Ritiene inoltre non pertinente il precedente di Cass., Sez. L, n. 30071 del 19 novembre 2019, poiché la vicenda del ricorrente è diversa da quella del vincitore di concorso.

Quanto al profilo del lavoro a termine, la Corte precisa che il principio di parità di trattamento tra lavoro determinato e indeterminato mira a garantire i diritti conseguiti all’interno della medesima amministrazione e non concerne l’attività prestata presso altra amministrazione. La regolamentazione invocata presuppone, inoltre, che il servizio reso nei periodi di ruolo e non di ruolo sia analogo e sovrapponibile, evenienza esclusa nel caso di specie, in cui al lavoro amministrativo è succeduto quello di insegnante di religione. Il ricorso principale è quindi rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c. per l’alterno esito dei gradi di merito e la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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